L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA riconosce come standard minimo le Direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) in materia di obblighi di verbalizzazione per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale. La nuova direttiva definisce la forma e il contenuto del verbale che i titolari di autorizzazione saranno chiamati ad allestire a partire dal 1° gennaio 2014.
Dal 1° gennaio 2014, in occasione dei colloqui di consulenza, gli assoggettati alla vigilanza saranno tenuti a documentare per iscritto le esigenze dei clienti e i motivi alla base di ogni raccomandazione di acquisto di un investimento collettivo di capitale. Al termine dell'incontro, tale verbale verrà poi consegnato al cliente. Questo obbligo di verbalizzazione per la distribuzione degli investimenti collettivi di capitale è stato introdotto in occasione della consultazione parlamentare sulla revisione della LICol nella primavera 2013 a titolo di anticipazione della Legge sui servizi finanziari (LSF). L'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol), parimenti sottoposta a revisione, prevede che la forma e il contenuto del verbale vengano regolamentati a livello di una norma di autodisciplina, la quale deve essere poi riconosciuta dalla FINMA come standard minimo.
A seguito dell'emanazione dell'OICol a marzo 2013, la Swiss Funds & Asset Management Association e l'Associazione svizzera dei banchieri avevano inizialmente sottoposto all'attenzione della FINMA approcci e contenuti divergenti per la direttiva in materia di obbligo di verbalizzazione. Dopo che lo scorso luglio le due associazioni hanno raggiunto un accordo su una proposta comune, il processo di riconoscimento della FINMA ha potuto prendere il via.
Il Consiglio di amministrazione della FINMA ha riconosciuto le "Direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri in materia di obbligo di verbalizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale" come standard minimo in materia di diritto di vigilanza. Il Consiglio di amministrazione ha limitato la validità del proprio riconoscimento della direttiva a un periodo massimo di due anni. L'adeguatezza dell'approccio adottato dall'ASB dovrà essere nuovamente sottoposta a verifica nel contesto dei lavori di regolamentazione sulla LSF.
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