Il 1° luglio 2013 e al termine dell'indagine conoscitiva presso le parti interessate, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA porrà in vigore una nuova circolare volta a ridurre le dipendenze finanziarie e operative all'interno di un gruppo bancario. La nuova circolare illustra segnatamente le misure che l'Autorità di vigilanza può adottare, misure che vanno dall'allestimento di un reporting dettagliato fino alla rigida limitazione di determinate posizioni. In questo modo la FINMA concretizza e precisa la pratica che segue da diversi anni nei confronti degli istituti che appartengono a un gruppo finanziario estero e presentano elevate esposizioni infragruppo.
Il contenuto della nuova circolare «Limitazione delle posizioni infragruppo – banche» è principalmente incentrato sulla limitazione dei crediti e degli impegni eventuali interni al gruppo in funzione di criteri qualitativi e quantitativi. In questo contesto e prima di adottare alcun tipo di misura, la FINMA considera la complessità della struttura del gruppo, la solvibilità delle controparti, la giurisdizione in cui è ubicata la sua sede nonché la possibilità di sorvegliare il gruppo in maniera adeguata e trasparente.
Ridurre i rischi derivanti dalla complessità dei gruppi finanziari internazionali
La nuova circolare costituisce quindi una risposta a determinati rischi legati alla globalizzazione delle attività bancarie, in ragione della quale i settori di attività (business lines) presentano spesso una copertura diversa dalle entità giuridiche, sia a livello locale sia in termini operativi. La circolare cerca di conciliare gli interessi giustificati di una maggiore efficienza per l'attività bancaria e gli interessi prudenziali concernenti la chiarezza delle interdipendenze all'interno del gruppo. Inoltre, la FINMA ha tenuto conto in larga misura delle proposte di adattamento avanzate dalle diverse parti interessate in occasione dell’indagine conoscitiva.
Pertinenza della protezione contro i rischi
La circolare si fonda sull'Ordinanza sui fondi propri (OFoP). Sulla base dell'attuale regolamentazione, le posizioni infragruppo possono, a determinate condizioni, essere escluse dalle disposizioni sulla ripartizione dei rischi. In occasione dell'ultima revisione dell'OFoP, il legislatore ha chiesto alla FINMA di concretizzare la sua abilitazione a restringere in maniera adeguata l'eccezione generale applicabile alle posizioni infragruppo. Pertanto, d'ora in poi la vigilanza prudenziale in Svizzera si focalizzerà, alla stregua delle giurisdizioni straniere, in misura ancora maggiore sui rischi dei singoli istituti e dei gruppi nel quadro dell'ambito di competenza locale delle autorità di vigilanza nazionali.
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