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Sanzione internazionale

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231 143.6)

Il 4 luglio 2012 il Consiglio federale ha modificato l'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. La modifica entra in vigore il 6 luglio 2012. Gli intermediari finanziari devono quindi applicare immediatamente le nuove sanzioni contro l'Iran. L'Ordinanza può essere consultata sul sito internet della SECO. 

Le modifiche che implicano una messa in opera da parte degli intermediari finanziari sono le seguenti:

  • Art. 1 lett. c: Gli obblighi di comunicazione e di autorizzazione sono stati estesi ai trasferimenti di averi per via non elettronica, ad esempio mediante contanti o assegni.
  • Art. 5a (nuovo): È vietato fornire servizi di mediazione o finanziamenti in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, il mantenimento o l'utilizzo di apparecchiature, tecnologie o software di cui all'allegato 3a° e destinati a operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni telefoniche o Internet.
  • Art. 6a° (nuovo): Obbligo di notifica alla SECO concernente l'offerta, diretta o indiretta, di un finanziamento, di un servizio finanziario o di un altro tipo di aiuto finanziario, compresi i prodotti finanziari derivati, com'anche i prodotti di assicurazione o riassicurazione, in relazione con l'acquisto, la vendita, l'importazione o il trasporto di petrolio o di prodotti petroliferi di cui all’allegato 4°, e i prodotti petrolchimici di cui all'allegato 4b, qualora tali prodotti si trovino in Iran, siano originari dell'Iran o ne vengano esportati.
  • Art. 6b (nuovo): È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare e comperare, importare e trasportare, direttamente o indirettamente, metalli preziosi e diamanti di cui all'allegato 4c, al governo iraniano, a degli organismi, imprese o agenzie pubbliche iraniane, nonché a qualsiasi persona od organizzazione che agisca per loro conto o sulla base delle loro istruzioni o che sia da essi controllata. È anche vietato fornire servizi di intermediazione o finanziamenti a queste attività.
  • Art. 6c (nuovo): Obbligo di notifica alla SECO della consegna, della vendita o della messa a disposizione in altro modo, alla Banca centrale dell'Iran, di nuove banconote e di monete iraniane, stampate o coniate in Svizzera.
  • Art. 8: Le restrizioni al finanziamento sono estese al settore petrolchimico.
  • Art. 10 cpv. 1, 2 e 3: Il blocco degli averi e delle risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni è esteso alle persone di cui l'allegato 7. Sono anche vietati i servizi di pagamento specializzati utilizzati per scambiare dati finanziari (per esempio SWIFT).
  • Art. 14: Gli obblighi di diligenza delle banche sono estesi agli uffici di cambio iraniani.
  • Art. 16 cpv. 1, 2 e 5: Le restrizioni sono estese all'intermediazione assicurativa.
  • Art. 19 lett. b: Il divieto di soddisfare crediti è esteso alle persone di cui l'allegato 7.
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