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Comunicato stampa
2012

La FINMA ammonisce Valiant per violazione delle regole di condotta sul mercato

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, con decisione del 20 aprile 2012, dispone la chiusura del procedimento amministrativo avviato nella primavera del 2011 contro Valiant Holding AG e l'allora Valiant Privatbank AG (oggi Valiant Bank AG). Nel periodo precedente il crollo della quotazione del titolo registrato nell'ottobre 2010 Valiant aveva fatto lievitare, e mantenuto a un livello artificialmente alto, il corso delle sue azioni nominative, in controtendenza con l'andamento generale del mercato. Con il suo operato, essa ha violato gravemente le regole di condotta sul mercato sancite nel diritto in materia di vigilanza ed è venuta meno ai suoi obblighi organizzativi e di irreprensibilità. La FINMA ha dunque imposto a Valiant il rispetto di determinate condizioni.

Tra il 18 e il 21 ottobre 2010 il corso dell'azione nominativa Valiant, che fino ad allora era rimasto stabile oscillando in una fascia ristretta compresa tra 194 e 206 franchi svizzeri, aveva segnato un ribasso del suo valore del 22 per cento. Il 21 ottobre 2010 il corso di chiusura del titolo era ancora di 152,70 franchi svizzeri. I tempestivi accertamenti disposti dalla FINMA hanno portato all'apertura, nella primavera del 2011, di un procedimento amministrativo rivelatosi complesso e dispendioso.

Nel corso del procedimento è emerso che nei mesi precedenti il brusco crollo del valore del titolo, vale a dire da agosto a ottobre del 2010, con il proprio operato Valiant ha violato le disposizioni della circolare FINMA 2008/38 «Regole di condotta sul mercato». Infatti, effettuando negoziazioni proprie, Valiant ha sostenuto il corso della sua azione nominativa in misura tale da portare la FINMA alla conclusione che, ai sensi del diritto in materia di vigilanza, vi fosse stata una violazione delle regole di condotta sul mercato (manipolazione del mercato). Per questo apprezzamento sono state determinanti le seguenti considerazioni:


  • a partire da agosto 2010 il corso dell’azione nominativa Valiant è stato oggetto di una crescente pressione alla vendita. Valiant ha assorbito questa pressione alla vendita acquistando miratamente e in grandi quantità azioni nominative Valiant per il proprio portafoglio;
  • Valiant ha definito il volume dei propri acquisti in funzione del corso dell'azione per evitare che un ulteriore deprezzamento di quest'ultimo sul mercato innescasse altre vendite;
  • l'operato di Valiant non corrisponde a una condotta regolare, rispettosa dei meccanismi della domanda e dell'offerta. Acquistando azioni proprie, Valiant ha contenuto il ribasso del titolo fino a metà ottobre 2010, mantenendo dunque la quotazione a un livello artificialmente alto, in netta controtendenza con l'andamento generale del mercato;
  • risultando un'elevata pressione alla vendita Valiant non era più in grado, con i propri acquisti di far fronte alle vendite. Tra il 18 e il 21 ottobre 2010 l'azione ha perciò registrato un pesante crollo. Solo successivamente domanda ed offerta e, di conseguenza, il corso dell'azione, si sono riassestati.

Effettuando negoziazioni per conto proprio, Valiant ha dunque violato gravemente i propri obblighi organizzativi e di irreprensibilità.

Nella sua decisione, la FINMA ha imposto a Valiant il rispetto di determinate condizioni ed ha altresì costatato che la stessa ha adottato misure volte a sanare i vizi identificati sul piano organizzativo.

La decisione della FINMA può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Contatto

Tobias Lux, portavoce, tel. +41 31 327 91 71, tobias.lux@finma.ch

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