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Comunicato stampa
2011

Cambiamenti in atto nel settore della gestione patrimoniale

A seguito della crisi finanziaria globale, gli standard internazionali relativi all'attività di gestione patrimoniale istituzionale sono diventati più rigorosi: nel suo Final Report on Hedge Funds Oversight di giugno 2009, per esempio, la Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO) ha stabilito che i gestori di hedge fund di tutto il mondo devono essere assoggettati a vigilanza. Vari progetti di regolamentazione all'estero prevedono, quale novità, che tutti i gestori di investimenti collettivi di capitale vengano sottoposti a vigilanza. Ad esempio, con il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act gli Stati Uniti hanno introdotto l'obbligo di registrazione per i gestori finora non assoggettati a vigilanza di determinati investimenti collettivi; dal canto suo l'Unione europea, con la nuova direttiva sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sancisce l'assoggettamento obbligatorio di tutti i gestori di non UCITS.

Anche in Svizzera aumenta la pressione sul settore della gestione patrimoniale affinché si sottoponga a vigilanza. Da un lato vi sono le sempre maggiori esigenze dei clienti, che ormai vogliono o devono collaborare unicamente con gestori patrimoniali assoggettati; dall'altro si denota una volontà normativa tesa ad autorizzare all'esercizio dell'attività di gestione patrimoniale solo gli istituti assoggettati a vigilanza. È previsto, per esempio, che gli istituti di previdenza professionali possano avvalersi per le attività di gestione patrimoniale esclusivamente di persone fisiche o giuridiche assoggettate alla vigilanza della FINMA (cfr. Comunicazione FINMA del 15 febbraio sul tema «Consultazione sulla riforma strutturale della previdenza professionale – Presa di posizione della FINMA»).

In base alla Legge sugli investimenti collettivi di capitale sono tassativamente sottoposti a vigilanza solo i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri; i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri possono richiedere l'assoggettamento volontario a vigilanza a determinate condizioni. Tutte le altre attività di gestione patrimoniale non sottostanno ad alcuna regolamentazione dal punto di vista prudenziale né hanno la possibilità di richiedere l'assoggettamento a una qualsivoglia forma di vigilanza. I gestori patrimoniali che, per un motivo qualsiasi, hanno la necessità di sottoporsi a vigilanza, cercano con sempre maggiore frequenza di raggiungere il loro scopo ricorrendo all'esercizio pro forma di un'attività di gestione di investimenti collettivi di capitale esteri. Tale attività però non rappresenta per questi istituti che un campo operativo marginale rispetto a quello principale, quest'ultimo consistente in realtà in altri servizi di gestione patrimoniale non regolamentati dalla legge.

La FINMA sorveglia gli istituti assoggettati in maniera globale; ciò significa che, in linea di massima, controlla anche le attività non sottoposte a vigilanza. Per la vigilanza orientata al rischio, tuttavia, essa dispone degli strumenti corrispondenti solo nei settori regolamentati dalla legge, mentre sulle altre attività, contemplate ma non disciplinate giuridicamente, di un gestore patrimoniale autorizzato essa ha un'influenza limitata. Se queste attività non regolamentate per legge rappresentano l’attività principale di un istituto autorizzato, la FINMA non è in grado di garantire un'idonea vigilanza globale orientata al rischio per tale soggetto. Le autorizzazioni concesse in virtù di attività esercitate pro forma alimentano però sul mercato l’impressione che tutte le altre attività siano regolamentate, il che non corrisponde al vero. Per questo la FINMA si vede impossibilitata ad assoggettare a vigilanza i gestori patrimoniali in virtù di attività esercitate pro forma perché è consapevole che, agendo in questo modo, contribuirebbe a fuorviare le autorità e gli operatori di mercato nazionali ed esteri. L'essenziale, invece, è porre le basi legali affinché le attività non ancora regolamentate possano essere assoggettate a vigilanza.

Contatto

Tobias Lux, addetto stampa, tel. +41 31 327 91 71, tobias.lux@finma.ch

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