In base alla Costituzione federale della Confederazione Svizzera, il 19 gennaio 2011 il Consiglio federale ha disposto una nuova Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio. L'ordinanza modificata entrerà in vigore il 19 gennaio 2011. L'art. 1 dell'ordinanza prevede un blocco degli averi e delle risorse economiche. Le persone, le imprese o le organizzazioni implicate sono riportate nell'allegato. L'ordinanza può essere consultata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di tali relazioni d'affari alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio. L'annuncio alla DDIP non dispensa l'intermediario finanziario dal dare tempestiva comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.