Le modifiche dei contratti dei fondi di investimento svizzeri sono soggette all'approvazione della FINMA. Fino a oggi le direzioni dei fondi sottoponevano il progetto di pubblicazione e le modifiche previste alla verifica preventiva dell'Autorità di vigilanza prima dell'avvio della procedura di approvazione vera e propria. Tuttavia, tale verifica preventiva non è obbligatoria per legge.
Al fine di ottimizzare la procedura di approvazione, d'ora in poi le direzioni dei fondi potranno pubblicare, sotto la propria responsabilità, le modifiche previste dei contratti dei fondi, senza sottoporle alla verifica preventiva e presentare alla FINMA, a pubblicazione avvenuta, una richiesta formale di approvazione, accompagnata da una copia della pubblicazione stessa.
La guida pratica aggiornata non contiene più pertanto alcun riferimento alla possibilità di sottoporre la domanda a una verifica preventiva.
Anche la documentazione richiesta è stata semplificata: ora è sufficiente presentare una copia della procura con firma valida (e non più l'originale) nel caso in cui la domanda sia inoltrata da un rappresentante legale.