Il Consiglio di amministrazione della FINMA ha deciso d'impugnare la sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo federale in merito al caso relativo alla consegna di dati di clienti alle autorità giudiziarie statunitensi. Presentando ricorso la FINMA coglie l'occasione per sottoporre alla verifica del Tribunale federale, quale ultima istanza, il margine legale di manovra concessole dalla legge vigente nelle situazioni di crisi.
Con decisione del 5 gennaio 2010 il Tribunale amministrativo federale, in prima istanza, ha dichiarato illecita la consegna di dati di clienti alle autorità giudiziarie statunitensi ordinata dalla FINMA il 18 febbraio 2009. Nel dispositivo della sentenza il Tribunale afferma che la trasmissione dei dati basata sulle norme relative al rischio d'insolvenza della Legge sulle banche non avrebbe dovuto essere effettuata.
Secondo i termini delle leggi che regolano il settore finanziario la FINMA è responsabile anche della salvaguardia della funzionalità dei mercati finanziari. Assolvendo questa funzione, il Consiglio di amministrazione della FINMA, dopo consultazione con il Consiglio federale nel febbraio 2009, ha ordinato la consegna di dati dei clienti in quanto, in base a un'analisi approfondita della situazione, ha ritenuto fosse l'unica soluzione possibile per sottrarsi alla minaccia incombente di un procedimento contro la banca da parte delle autorità penali statunitensi che avrebbe compromesso l'esistenza della banca stessa e peggiorato gravemente le sue condizioni di liquidità, comportando possibili ripercussioni negative sull'intera economia svizzera.
La FINMA ha basato la sua decisione sugli articoli 25 e 26 della Legge sulle banche che le conferiscono il potere e il dovere, se vi sono «fondati timori» di «seri problemi di liquidità», di ordinare «misure di protezione» definite in modo non saustivo nella legge. Queste ultime, analogamente agli strumenti esplicitamente previsti dalla legge quali la moratoria o il divieto di effettuare pagamenti, possono anche pregiudicare i diritti di singoli creditori. Le misure di protezione possono essere adottate autonomamente, senza che vi sia un legame con un procedimento di risanamento o di fallimento.
Presentando ricorso la FINMA coglie l'occasione per sottoporre alla verifica del Tribunale federale, quale ultima istanza, il margine legale di manovra concessole dalla legge vigente nelle situazioni di crisi.
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