La FINMA ha adeguato la circolare 2008/3 «Depositi del pubblico presso istituti non bancari» al nuovo art. 3a, lett. d OBCR. Le associazioni, le fondazioni e le società cooperative possono accettare depositi unicamente se li utilizzano per lo scopo comune dell'organizzazione. Ai fini di una più chiara distinzione rispetto all'attività bancaria la nuova versione dell'art.3a, lett. d OBCR, prevede inoltre che la scadenza di questi depositi sia di almeno sei mesi. Le organizzazioni interessate sono tenute a rimborsare i depositi del pubblico detenuti illegittimamente entro due anni dall'entrata in vigore della modifica (art. 62b OBCR).