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2010

Protezione dei depositanti presso associazioni, fondazioni e società cooperative

La FINMA ha adeguato la circolare 2008/3 «Depositi del pubblico presso istituti non bancari» al nuovo art. 3a, lett. d OBCR. Le associazioni, le fondazioni e le società cooperative possono accettare depositi unicamente se li utilizzano per lo scopo comune dell'organizzazione. Ai fini di una più chiara distinzione rispetto all'attività bancaria la nuova versione dell'art.3a, lett. d OBCR, prevede inoltre che la scadenza di questi depositi sia di almeno sei mesi. Le organizzazioni interessate sono tenute a rimborsare i depositi del pubblico detenuti illegittimamente entro due anni dall'entrata in vigore della modifica (art. 62b OBCR).
2008/03 Circolare FINMA Depositi del pubblico presso istituti non bancari (20.11.2008)

Accettazione a titolo professionale di depositi del pubblico da parte di istituti non bancari ai sensi della legge sulle banche

Ultima modifica: 18.01.2010 Dimensioni: 0.16  MB
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