Parte in causa | gestore di patrimoni collettivi (in seguito: Società X) |
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Ambito | Soggetti autorizzati |
Tema | Violazione degli obblighi sanciti dalla Legge sul riciclaggio di denaro |
Sintesi | Società X ha, nell'arco di diversi anni, nel contesto dell'acquisizione di un ramo d'azienda di una società terza e della relativa clientela, coinvolta in un presunto caso di corruzione internazionale, gravemente violato gli obblighi di diligenza in materia di riciclaggio di denaro previsti dagli artt. 3 e segg. LRD come pure gli obblighi di notifica e informazione alla FINMA, il requisito dell'organizzazione adeguata e le norme di comporta-mento previste dalla LICol. In sostanza, Società X non è stata in grado di identificare e sorvegliare i rischi superiori di riciclaggio di denaro riconducibili alle relazioni e transazioni legati alla vicenda summenzionata, di adeguatamente integrare nella sua struttura il ramo d'azienda acquisito, di sufficientemente sorvegliare i nuovi collaboratori legati alla clientela trasferita, sottovalutando in modo generalizzato i rischi nonché i conflitti d'interesse. |
Misure | Misure organizzative e operative volte al ripristino della situazione conforme; verifica susseguente da parte della società di audit; fino al ripristino della situazione conforme, divieto di effettuare nuove acquisizioni di altre società (art. 31 LFINMA) |
Crescita in giudicato | La decisione della FINMA è cresciuta in giudicato senza ricorso. |
Comunicazione | - |
Data della decisione | 09.12.2022 |