Parte in causa | X AG, Y AG, Fondazione Z, persone fisiche A e B |
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Ambito | Fornitori di servizi finanziari che operano in maniera illecita |
Tema | Altri |
Sintesi | Per assicurare la continuità della sua attività in ambito non finanziario e allo scopo di finanziarsi attraverso capitali di terzi, la X AG, nel periodo dal 2012 al 2015, ha emesso a titolo professionale dei prestiti in obbligazioni sulla base di criteri non unitari (relativamente alla durata, al termine di sottoscrizione vincolante, ecc.) e con obbligo di rimborso alla scadenza. Inoltre, la documentazione fornita agli investitori non presentava i requisiti minimi d’informazione previsti dall’art. 1156 cpv. 2 e dall’art. 652° cpv. 1 CO. Di conseguenza, le somme raccolte dalla X AG attraverso i prestiti in obbligazioni da lei emessi non rientravano nel regime della deroga prevista dall’art. 5 cpv. 3 lett. b OBCR (art. 3a cpv. 3 lett. B vOBCR). La X AG ha dunque accettato depositi del pubblico a titolo professionale senza disporre della necessaria autorizzazione e ciò in grave violazione dell’art. 1 cpv. 2 LBCR. Il Gruppo formato dalla X AG, dalla Y AG, dalla Fondazione Z e dalle persone fisiche A e B ha tuttavia ripristinato la situazione conforme ai sensi dell’art. 31 LFINMA. |
Misure | Accertamento (art. 32 LFINMA); ordine di astenersi dall’esercizio di un’attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione contro A e B e avvertimento della messa in liquidazione in caso di recidiva contro X AG, Y AG e Fondazione Z (art. 37 LFINMA in combinato disposto con l’art. 23quinquies cpv. 1 LBCR). |
Crescita in giudicato | La decisione della FINMA è cresciuta in giudicato senza ricorso. |
Comunicazione | - |
Data della decisione | 15.12.2016 |