Parte in causa | Banca X |
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Ambito | Soggetti autorizzati |
Tema | Altri |
Sintesi | La Banca X ha sottovalutato la sua esposizione ai rischi legali e di reputazione nella gestione dell’operatività transfrontaliera con clientela statunitense, acquisendo clienti provenienti da altre banche svizzere che, a partire dal 2008, avevano effettuato la propria uscita dal mercato con tale clientela. Le misure inizialmente adottate dalla Banca X sono risultate insufficienti per gestire convenientemente i rischi legati alla suddetta operatività. La Banca X ha quindi violato gravemente il principio dell’adeguata gestione dei rischi, la garanzia di un’attività irreprensibile e l’obbligo di allestire e conservare i documenti (art. 3 cpv. 2 lett. a, c LBCR, art. 10 cpv. 2 lett. d LBVM, art. 9 cpv. 2, 3 e 4 vOBCR). |
Misure | Ripristino della situazione conforme (art. 31 LFINMA); controllo delle misure intraprese tramite un incaricato della verifica (art. 24a LFINMA); nomina di un incaricato dell’inchiesta (art. 36 LFINMA). |
Crescita in giudicato | La decisione della FINMA è cresciuta in giudicato senza ricorso. |
Comunicazione | Comunicato stampa della FINMA del 30.3.2015 |
Data della decisione | 02.02.2015 |