Gentile Signore, egregi Signori, spettabili rappresentanti delle piccole banche,
sono lieto di darvi il benvenuto all’odierno Simposio per le piccole banche organizzato dalla FINMA. Vorrei innanzitutto affrontare un tema centrale per il simposio di quest’anno: la proporzionalità. Viene ripetutamente mossa la critica che la FINMA esercita una vigilanza troppo intensiva sugli istituti di piccole dimensioni. O, per dirla in modo ancora più netto, che i piccoli istituti sarebbero sottoposti a controlli particolarmente serrati, mentre l’Autorità di vigilanza si mostrerebbe più accomodante soprattutto nei confronti di quelli più grandi.
Prendiamo seriamente questa affermazione. Un controllo della FINMA è dispendioso, e questo dispendio incide maggiormente su un istituto di piccole dimensioni rispetto a uno di grandi dimensioni. Per questo motivo è opportuno dare uno sguardo all’effettiva prassi di vigilanza. Dalle cifre emerge un quadro chiaro.
Presso UBS la FINMA svolge più di 40 controlli in loco all’anno. Una piccola banca viene sottoposta mediamente a un controllo in loco ogni 8-10 anni. E il fattore determinante non sono solo le dimensioni, a essere decisivo è anche il rischio. Nel 2025, presso gli istituti con un rating del rischio medio o elevato abbiamo effettuato dodici volte più controlli in loco rispetto agli istituti con un rating del rischio basso. Lo stesso schema si riscontra anche in altri strumenti di vigilanza. Ai garanti dell’irreprensibilità delle grandi banche la FINMA pone ulteriori requisiti in circa 30% dei casi, mentre a quelli delle piccole banche in meno del 10%.
E anche nel campo dell’enforcement si constata che la nostra attenzione non è concentrata in modo sproporzionato sugli istituti di piccole dimensioni. In un’analisi decennale, un numero nettamente maggiore di accertamenti e procedimenti di enforcement nel settore bancario ha riguardato banche delle categorie 1 e 2, sebbene queste rappresentassero solo circa il 2% delle banche assoggettate.
Ne consegue che la nostra vigilanza si basa sul potenziale di rischio di un istituto per il sistema finanziario e sulla nostra valutazione del rischio. Nel caso degli istituti di piccole dimensioni e con un rischio intrinseco più contenuto, la vigilanza si basa prevalentemente sui dati. La intensifichiamo nel momento in cui rileviamo segnali di rischi elevati o anomalie particolari.
La classificazione non è quindi un’etichetta priva di conseguenze. Insieme al nostro sistema interno di valutazione del rischio, essa determina l’intensità della vigilanza che esercitiamo su un istituto assoggettato. Le categorie 1 e 2 comprendono gli istituti più grandi e complessi, con il potenziale di rischio più elevato per il sistema finanziario. Nelle categorie 4 e 5 questo potenziale è inferiore, di conseguenza la rendicontazione, i contatti diretti e l’intensità dei controlli variano.
Per me questo è il fulcro della proporzionalità: vogliamo impiegare le nostre risorse di vigilanza proprio dove si concentrano i rischi. La proporzionalità, tuttavia, non si manifesta solo nel modo in cui esercitiamo la vigilanza, bensì anche nei requisiti. L’esempio più lampante è il regime applicabile alle piccole banche. Tale regime è in vigore dal 2020 e con il suo assetto è unico nel suo genere quale peculiarità svizzera. Attualmente vi partecipano 56 istituti.
La partecipazione al regime è facoltativa. Possono parteciparvi le banche e le società di intermediazione mobiliare delle categorie 4 e 5 che dispongono di elevata liquidità e di una solida capitalizzazione, purché soddisfino i criteri corrispondenti. E le agevolazioni sono concrete. Inoltre, per questi istituti non è previsto il calcolo degli attivi ponderati per il rischio (RWA). Inoltre, essi non sono tenuti a calcolare né a rispettare il net stable funding ratio. A ciò si aggiungono agevolazioni di natura qualitativa, ad esempio in materia di controllo dei rischi, revisione interna e pubblicazione.
Il regime pone deliberatamente delle condizioni. Le agevolazioni sono riservate agli istituti che presentano una situazione finanziaria particolarmente solida. Questo è l’altro aspetto della proporzionalità: lo sgravio e la stabilità vanno di pari passo. Alla base c’è un’idea semplice: i requisiti devono perseguire una finalità prudenziale. Laddove tale obiettivo possa essere raggiunto con minore dispendio di risorse in un istituto piccolo e solido, dobbiamo sfruttare tale margine di manovra.
Questo ragionamento non si limita al regime per le piccole banche. Anche se definiamo in modo concreto la nostra prassi di vigilanza nelle circolari, valutiamo in quali casi sia opportuno operare una differenziazione. Un esempio recente è la nostra circolare sui rischi finanziari connessi a eventi naturali. Le banche particolarmente liquide e ben capitalizzate che rientrano nel regime per le piccole banche ne sono escluse per motivi di proporzionalità. La circolare ha lo scopo di fornire loro alcune indicazioni. E anche per le banche e le società di intermediazione mobiliare di minori dimensioni che non rientrano nel regime per le piccole banche vale il principio di proporzionalità: il modo in cui attuano tali requisiti dipende dalle loro dimensioni e complessità, dal loro profilo di rischio e dal loro modello operativo.
La proporzionalità non è quindi un progetto una tantum. È un principio fondamentale della nostra attività di vigilanza, ma questo principio ha dei limiti. E anche di questo dovremmo parlare apertamente. Un bilancio più contenuto non riduce necessariamente ogni rischio. Per quanto riguarda, ad esempio, il riciclaggio di denaro, il comportamento sul mercato o le sanzioni, i requisiti prudenziali si applicano indipendentemente dalle dimensioni di un istituto. Laddove le dimensioni dell’istituto non incidano in modo significativo sul rischio, non vi è alcun motivo oggettivo per applicare criteri diversi nel rispetto delle norme.
Ciò vale anche per la responsabilità di un istituto nei confronti dei propri rischi. Prendiamo ad esempio i cyber-rischi e l’outsourcing. Le banche di dimensioni più ridotte possono trarre particolare vantaggio dall’esternalizzazione della tecnologia o dei servizi. A tal fine non hanno bisogno delle stesse strutture di una grande banca. Tuttavia, la responsabilità di un’adeguata gestione dei rischi che ne derivano è in capo all’istituto sottoposto a vigilanza.
Non è una questione teorica. Con il crescente ricorso a fornitori esterni di tecnologia e servizi cloud, sorgono dipendenze e rischi di concentrazione. Allo stesso tempo, l’intelligenza artificiale sta cambiando le possibilità da entrambe le parti: può fornire supporto alle banche nei processi e nell’individuazione degli attacchi, ma può anche rendere gli attacchi più facilmente automatizzabili e scalabili.
La risposta adeguata a questa domanda può variare a seconda che si tratti di una piccola banca o di una grande banca. L’esigenza rimane la stessa: l'istituto deve conoscere i propri rischi principali ed essere in grado di gestirli in modo efficace. Proprio per questo non intendiamo la proporzionalità semplicemente come una riduzione della vigilanza.
Una vigilanza improntata alla proporzionalità deve essere in grado di operare distinzioni. Deve tenere conto delle dimensioni e della complessità di un istituto, ma deve anche identificare quando i rischi cambiano o quando si verificano anomalie presso un singolo istituto.
La situazione non diventerà più semplice nei prossimi anni. Le tensioni geopolitiche possono avere ripercussioni anche sugli istituti il cui modello operativo è prevalentemente svizzero: attraverso i mercati finanziari, i rapporti con i clienti, le sanzioni, i cyber-rischi o la dipendenza dai fornitori di servizi. L’instabilità che interessa un gruppo di piccole banche può anch’essa assumere rilevanza sistemica, come abbiamo constatato nel 2023 con le banche regionali negli Stati Uniti.
Le conseguenze che ne derivano per la gestione dei rischi saranno l’argomento centrale del discorso di apertura. E nelle nostre sessioni di approfondimento che si terranno più tardi, analizzeremo in modo più approfondito tre argomenti strettamente legati alla nostra discussione odierna: controlli in loco, proporzionalità nella regolamentazione delle piccole banche e le nostre aspettative riguardo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Non vorrei anticipare queste discussioni. Per me, però, è importante l’atteggiamento con cui le affrontiamo. La FINMA ha il mandato legale di salvaguardare i clienti e il buon funzionamento dei mercati finanziari. Adempiamo efficacemente questo mandato se esercitiamo una vigilanza intensiva laddove i rischi sono elevati e lasciamo un margine di manovra laddove è opportuno un livello di intensità inferiore.
Questo è anche l’obiettivo che ci poniamo nel nostro dialogo con voi. Vogliamo comprendere in quali ambiti i requisiti pongono sfide particolari per gli istituti di minori dimensioni, ma vogliamo parlare altrettanto apertamente anche dei rischi esistenti e delle misure necessarie per gestirli. Il Simposio per le piccole banche offre un contesto propizio a tal fine. Mi rallegro all’idea di uno scambio di opinioni con Voi e auguro a tutti noi discussioni interessanti.
Grazie per l’attenzione.