La FINMA può riconoscere borse, sistemi multilaterali di negoziazione, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni esteri. In questo modo, tali infrastrutture del mercato finanziario possono accordare ai partecipanti svizzeri l’accesso alle loro installazioni.
Le infrastrutture del mercato finanziario estere riconosciute in Svizzera devono adempiere gli obblighi di comunicazione e di notifica nei confronti della FINMA. Le autorità di vigilanza estere forniscono alla FINMA ulteriori informazioni sulle infrastrutture del mercato finanziario estere.