Obblighi di comunicazione

Gli obblighi di comunicazione sanciti dalla legge consentono alla FINMA di effettuare, in caso di necessità, accertamenti e controlli specifici.

A differenza dei mutamenti di grande importanza, i quali sottostanno all'obbligo preliminare di autorizzazione o di approvazione, le altre modifiche dell'autorizzazione di banche e società di intermediazione mobiliare soggiacciono all'obbligo di comunicazione. Le principali riguardano:

  • Attività estere: prima di avviare un’attività all’estero, nonché in caso di mutamenti di grande importanza e per la conclusione di operazioni con l’estero è necessario effettuare una comunicazione alla FINMA.

  • Partecipazioni qualificate: chi acquisisce o aliena una partecipazione qualificata di un istituto autorizzato, ha un obbligo di comunicazione nei confronti della FINMA. Sono altresì soggette all’obbligo di comunicazione le banche e le società di intermediazione mobiliare, nonché le succursali di banche e le società di intermediazione mobiliare. Nel caso di istituti sotto dominio straniero, i cambiamenti nelle partecipazioni qualificate sono soggetti all’obbligo di autorizzazione.

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