Un tale controllo in loco deve essere necessario per l'attività di vigilanza dell'autorità richiedente. Sono previste due situazioni (art. 43 LFINMA).
L'autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedente è responsabile
Oltre a queste verifiche dirette, nella prassi vengono organizzati nel territorio svizzero anche incontri informali tra gli assoggettati alla vigilanza svizzeri e le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.
Per delimitare le diverse forme dello scambio di informazioni, la FINMA ha emanato una guida pratica in cui definisce il contenuto delle notifiche e delle richieste a tale riguardo, contribuendo in questo modo a facilitare nel territorio svizzero l'organizzazione di incontri tra gli assoggettati alla vigilanza svizzeri e le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.