Controlli in loco

A determinate condizioni, la FINMA può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o ai relativi incaricati di effettuare verifiche transfrontaliere dirette presso gli assoggettati alla vigilanza svizzeri. La FINMA può anche effettuare personalmente verifiche dirette oppure farle eseguire. 

Controlli in loco di autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera

Un tale controllo in loco deve essere necessario all’attività di vigilanza dell’autorità richiedente. Secondo l’articolo 43 LFINMA, all’autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedente può essere concesso di effettuare verifiche dirette purché

  • sia responsabile, nel quadro del controllo nel Paese di origine, della vigilanza sugli assoggettati oggetto della verifica,

  • oppure sia responsabile nel suo territorio della vigilanza sull’attività degli assoggettati oggetto della verifica.

Oltre a queste verifiche dirette, nella prassi vengono organizzati nel territorio svizzero anche incontri informali tra gli assoggettati alla vigilanza svizzeri e le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.

Per delimitare le diverse forme dello scambio di informazioni, la FINMA ha emanato una guida pratica  in cui definisce il contenuto delle notifiche e delle richieste al riguardo, contribuendo in questo modo a facilitare nel territorio svizzero l’organizzazione degli incontri tra gli assoggettati alla vigilanza svizzeri e le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.

 

Controlli in loco della FINMA all'estero

La FINMA può, ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, anche effettuare personalmente verifiche dirette degli assoggettati alla vigilanza all’estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati (art. 43 cpv. 1 LFINMA). L’ammissibilità e i requisiti per lo svolgimento di tali verifiche vengono determinati in conformità al corrispondente diritto estero applicabile. Le società di audit o gli incaricati devono informare la FINMA in merito alle verifiche previste all’estero di volta in volta con sufficiente preavviso (di norma 4-6 settimane), affinché la FINMA possa preventivamente ottenere il necessario accordo presso l’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari.

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