Richieste di verifica dell’idoneità (fit and proper) da autorità estere

Le autorità di vigilanza sui mercati finanziari estere possono presentare alla FINMA le proprie richieste di verifica dell’idoneità. A tale proposito utilizzano il modulo sottostante.

In qualità di autorità estera può richiedere alla FINMA informazioni necessarie per valutare l’idoneità di singole persone o imprese correlate alla Svizzera inserite nel mercato finanziario su cui l’autorità richiedente esercita la propria vigilanza. Si prega di presentare la richiesta utilizzando il modulo sottostante.


La FINMA garantisce la confidenzialità e la finalità delle informazioni trasmesse.


Per ulteriori informazioni sulle persone giuridiche si prega di consultare eventualmente l’Indice centrale delle ditte zefix.ch.

1. Informazioni generali

1.1 Dati dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedente
1.2 Informazioni di contatto e numero di riferimento

2. Dati formali e materiali

2.1 Informazioni sulle competenze dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedente
2.2 Contesto della richiesta
2.3 Dati sulla persona/società
2.4 Informazioni richieste (idoneità, fit and proper)
2.5 Specialità e confidenzialità

2.6 Riferimento a trustee e gestore patrimoniale o intermediario finanziario

2.6.1 Trustee e gestori patrimoniali: consenso alla raccolta di informazioni presso un organismo di vigilanza*I trustee e i gestori patrimoniali sono autorizzati dalla FINMA. La vigilanza continua presso diversi trustee e gestori patrimoniali avviene attraverso un organismo di vigilanza (OV) autorizzato e assoggettato alla vigilanza della FINMA. L’autorità richiedente è d’accordo con il fatto che la FINMA raccolga le informazioni richieste presso l’OV. La FINMA rammenta all’OV che le informazioni rese note all’OV sono confidenziali e possono essere utilizzate esclusivamente per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari. La FINMA non divulga l’identità dell'autorità richiedente né la richiesta di verifica dell’idoneità all’OV.Ulteriori informazioni riguardanti gli OV sono disponibili sulla nostra homepage (link nella casella informativa in cima a questa pagina).

2.6.1 2.8 Intermediari finanziari: consenso alla raccolta di informazioni presso un organismo di autodisciplina*Gli intermediari finanziari non sono istituti finanziari autorizzati e assoggettati alla vigilanza della FINMA, bensì membri di organismi di autodisciplina (OAD) di diritto privato assoggettati alla vigilanza. La Legge sul riciclaggio di denaro sancisce che gli intermediari finanziari devono affiliarsi a un OAD, incaricato di vigilare sul rispetto degli obblighi di diligenza al fine di prevenire e impedire il riciclaggio di denaro. L’autorità richiedente è d’accordo con il fatto che la FINMA raccolga le informazioni richieste presso l’OAD. La FINMA rammenta all’OAD che le informazioni rese note all’OAD sono confidenziali e possono essere utilizzate esclusivamente per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari. La FINMA non rende nota l’identità dell’autorità richiedente nonché la richiesta di verifica dell’idoneità nei confronti dell’OAD.Ulteriori informazioni riguardanti gli OAD ssono disponibili sulla nostra homepage (link nella casella informativa in cima a questa pagina).

2.7 Ulteriori osservazioni
Qui è possibile fornire ulteriori spiegazioni sui singoli punti.2.8 AllegatiSi prega di caricare l’eventuale documentazione rilevante ai fini della richiesta:
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