Vigilanza sulle sedi di negoziazione

Il quadro normativo relativo alle sedi di negoziazione opera una distinzione tra la sorveglianza degli istituti e dei mercati. Il fine ultimo è quello di assicurare la sicurezza e la stabilità del mercato finanziario svizzero.
Il legislatore incarica i gestori delle sedi di negoziazione, cioè borse e sistemi multilaterali di negoziazione, di redigere e applicare i propri regolamenti per l’organizzazione e lo svolgimento delle negoziazioni. Tale principio di sussidiarietà è fissato nell’art. 27 della Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi). 

Autodisciplina per i gestori delle sedi di negoziazione

I gestori disciplinano in larga misura in maniera autonoma se i partecipanti o i valori mobiliari sono ammessi o meno a una sede di negoziazione, e in che modo la negoziazione è sottoposta a sorveglianza. Rientra inoltre nelle loro competenze istituire un organo preposto all’abilitazione e un organo di sorveglianza.  
 

Vigilanza della FINMA sui gestori delle sedi di negoziazione

La FINMA ha la competenza di controllare i regolamenti di una sede di negoziazione dal punto di vista della sua conformità alle disposizioni ai sensi del diritto in materia di vigilanza. Alla FINMA devono pertanto essere sottoposti per approvazione tutti i regolamenti e le relative modifiche. Ulteriori elementi della vigilanza sono:

  • il rispetto dei requisiti organizzativi,
  • il mantenimento di un efficace sistema di controllo interno,
  • la gestione di adeguati sistemi informatici e
  • la garanzia di una valida direzione operativa.

Vigilanza sul mercato ed enforcement

Gli organismi di sorveglianza, quali unità funzionali speciali dei gestori della sede di negoziazione, esercitano la vigilanza primaria sul mercato. La FINMA esamina, congiuntamente a essi, gli indizi concernenti varie forme di abuso di mercato, come lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Se un sospetto risulta fondato, la FINMA può aprire un procedimento di enforcement e, in determinate circostanze, le autorità di perseguimento penale competenti possono avviare un procedimento.

Sistemi organizzati di negoziazione

In genere, nei sistemi organizzati di negoziazione (SNO) manca uno dei tre elementi chiave che contraddistinguono le sedi di negoziazione, segnatamente la negoziazione multilaterale, la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali e la negoziazione in strumenti finanziari qualificabili come valori mobiliari.

A differenza delle sedi di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione non sono considerati infrastrutture del mercato finanziario. La FINMA esercita la sorveglianza sui sistemi organizzati di negoziazione per il tramite dei relativi gestori. Questi ultimi possono essere banche, commercianti di valori mobiliari o sedi di negoziazione.

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