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Sanzione internazionale
2026

Sanzioni: Russia e Bielorussia

Il 25 febbraio 2026 il Consiglio federale ha deciso di adottare le ulteriori misure del 19° pacchetto di sanzioni dell'Unione europea (UE) nei confronti della Russia. Le nuove misure entreranno in vigore il 26 febbraio 2026.

Il 12 dicembre 2025 il Consiglio federale aveva già sanzionato altre 64 persone fisiche e organizzazioni. Attualmente sono quindi circa 2600 le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni sottoposte al blocco degli averi in relazione alla situazione in Ucraina. La lista delle sanzioni è identica a quella dell’UE. 


Tra le altre decisioni, sono state adottate misure nei settori dell’energia e delle finanze, nonché misure nel settore commerciale. Per tenere conto della crescente importanza delle criptovalute per l’economia di guerra russa, è ora vietata la fornitura di qualsiasi servizio in ambito cripto a cittadini e imprese russi. Inoltre, il Consiglio federale ha deciso un divieto relativo alle transazioni con determinati criptoattivi ancorati al rublo, come lo stablecoin «A7A5». Contestualmente, il Consiglio federale ha esteso il divieto riguardante l’utilizzo di determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria per il traffico dei pagamenti. Nel settore commerciale è stata ampliata la lista dei beni che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, tra cui metalli destinati alla costruzione di sistemi d’arma e prodotti utilizzati nella produzione di carburanti. Inoltre, il Consiglio federale ha sottoposto ulteriori beni importanti per la Russia a divieti di acquisto e di importazione. Sono ora inclusi, ad esempio, gli idrocarburi aciclici, che rappresentano un’importante fonte di entrate per la Russia.


Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate al SECO. L'annuncio al SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

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