L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA spiega in una nuova Comunicazione sulla vigilanza come valuta i rischi legati alla custodia di beni crittografici. In tale Comunicazione sono indicate le regole che gli istituti devono rispettare per custodire in modo sicuro i beni crittografici.
La FINMA registra un crescente interesse nei confronti dei beni crittografici e dei servizi ad essi correlati sul mercato finanziario svizzero. Un numero sempre maggiore di clienti intende, fra le altre cose, negoziare, investire e custodire in modo sicuro beni crittografici, per questo motivo gli istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA hanno ampliato la loro offerta in tali ambiti.
Nella sua nuova Comunicazione sulla vigilanza, la FINMA attira l’attenzione sui rischi particolari legati alla custodia di beni crittografici, come bitcoin o ether, che derivano dalla tecnologia ad essi soggiacente (tecnologia di registro distribuito). Per contenere tali rischi si rendono necessarie conoscenze specialistiche e una robusta infrastruttura tecnica. Se la custodia è effettuata all’estero, possono sorgere anche complesse questioni giuridiche, in particolare in caso di insolvenza del custode. Fra le altre cose, occorre garantire che i beni crittografici dei clienti non confluiscano nella massa fallimentare del custode.
Nella Comunicazione sulla vigilanza è indicato chiaramente che, affinché i beni crittografici possano essere custoditi in modo sicuro, gli offerenti devono essere sottoposti a un’adeguata sorveglianza – in Svizzera come pure all’estero – e devono essere stabilite chiare regole di tutela in caso di fallimento. In caso di ricorso a tali offerenti, la responsabilità permane in capo agli istituti finanziari autorizzati.