In conformità con l'articolo 3 della Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP; RS 196.1), il 5 gennaio 2026, il Consiglio federale ha disposto una nuova ordinanza di blocco di valori patrimoniali in relazione al Venezuela (O-Venezuela; RS 196.127.85). L’ordinanza entra in vigore il 5 gennaio 2026 alle ore 11.00. L’ordinanza prevede il blocco immediato dei valori patrimoniali di qualsiasi natura per le 37 persone menzionate nell'allegato. L’ordinanza può essere consultata nella
raccolta ufficiale delle leggi federal.
Le persone e istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone o che hanno conoscenza di tali valori patrimoniali sottoposte a un provvedimento di blocco di cui all’articolo 3, devono, in conformità alle disposizioni della LVP, bloccare immediatamente tali valori patrimoniali e comunicarli all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Le persone e le istituzioni includono, tra l'altro, intermediari finanziari.Per maggiori informazioni:
comunicati stampa del Consiglio federale.