Il 29 ottobre 2025 il Consiglio federale ha deciso di aderire alle ulteriori misure del 18° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE) nei confronti della Russia e alle misure adottate nei confronti della Bielorussia. Le nuove disposizioni si concentrano sui settori dei beni, della finanza e dell’energia. Il Consiglio federale ha modificato l'Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72).
In particolare, la decisione del 29 ottobre 2025 inasprisce ulteriormente le limitazioni all’esportazione per i beni destinati al rafforzamento dell’industria e per quelli destinati al rafforzamento militare e tecnologico della Russia. Tra gli altri, sono ora inclusi gli additivi per carburanti, nonché alcuni metalli e materie plastiche.
Il 29 ottobre il Consiglio federale ha trasformato il divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria per il traffico dei pagamenti, che si applicava già a 23 banche, in un divieto totale di transazioni e lo ha esteso ad altre 22 banche russe. Dal 4 marzo 2022 sono vietati gli investimenti in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund (RDIF). Anche questo provvedimento è stato inasprito. Tutte le transazioni con il RDIF, i suoi fondi secondari e le sue società sono ora vietate per limitare ulteriormente l’accesso della Russia ai mercati finanziari globali e alle valute estere.
Le nuove misure entrano in vigore il 30 ottobre 2025.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono attuare i divieti, procedere al blocco dei valori patrimoniali delle persone sanzionate e annunciare le relazioni d'affari interessate alla SECO. L'annuncio alla SECO non dispensa gli intermediari finanziari, in caso di sospetti, dallo svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di dissiparli, dal darne senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 LRD.