Per le operazioni in derivati OTC che non vengono compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA devono essere scambiate adeguate garanzie. Per tenere conto degli sviluppi sul piano del diritto estero, conformemente all’art. 131 cpv. 6 OInFi per determinate operazioni in derivati OTC la FINMA può prorogare il termine transitorio di cui all’art. 131 cpv. 5bis OInFi.
Poiché nel frattempo l’UE ha sostituito il termine transitorio vigente, considerato l’equivalente del diritto svizzero, con un’esenzione in linea di principio di durata illimitata, la FINMA considera opportuno prorogare ulteriormente il termine per evitare svantaggi competitivi per i commercianti svizzeri di derivati.
Di conseguenza, il termine transitorio di cui all’art. 131 cpv. 5bis OInFi è esteso fino al 1° gennaio 2029.