Il 31 luglio 2025, in conformità con l'art. 5 cpv. 1 della legge sui valori patrimoniali di pro-venienza illecita (
LVP; RS 196.1), il DFAE ha adeguato l’allegato dell’ordinanza di blocco di valori patrimoniali in relazione alla Siria (O-Siria;
RS 196.127.27). Le modifiche entre-ranno in vigore il 31 luglio 2025 alle ore 18.00.
Le persone e istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone o che hanno conoscenza di tali valori patrimoniali sottoposte a un provvedimen-to di blocco di cui all’art. 3 LVP, devono, in conformità alle disposizioni della LVP, bloccare immediatamente tali valori patrimoniali e comunicarli all'Ufficio di comunica-zione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Le persone e le istituzioni includono, tra l'altro, gli intermediari finanziari.