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Comunicato stampa
Piccole banche
2018

La FINMA lancia il regime per le piccole banche e calibra l'attività di audit

L'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA concretizza l'annunciato regime per le piccole banche e a tale scopo avvia una fase pilota. Gli istituti partecipanti dispongono di una capitalizzazione nettamente superiore alla media e di un'elevata liquidità. In compenso, beneficiano di un regime normativo di complessità notevolmente ridotta. La FINMA rafforza inoltre l'orientamento al rischio dell'audit prudenziale per mezzo delle società di audit. A tale scopo ha sottoposto a revisione la corrispondente circolare.

La FINMA rafforza l'orientamento al rischio e la vigilanza al principio di proporzionalità. A tal fine concretizza l'annunciato regime per le piccole banche e a tale scopo avvia una fase pilota. Inoltre, la FINMA imposta l'audit di vigilanza in modo maggiormente orientato al rischio per mezzo delle società di audit, le quali, operando quale braccio prolungato della FINMA, in futuro verranno impiegate in modo ancora più mirato. Il direttore della FINMA Mark Branson si è così espresso al riguardo: «Introducendo il regime per le piccole banche e snellendo l'attività di audit, la FINMA si concentra con coerenza sui rischi essenziali. Per gli istituti piccoli, molto solidi e privi di criticità, la regolamentazione e la vigilanza devono essere meno complesse e meno serrate.»

Grande interesse suscitato dalla fase pilota


Nel luglio 2018 la FINMA avvierà la fase pilota dell'annunciato regime per le piccole banche, al quale possono partecipare le piccole banche e i commercianti di valori mobiliari che dispongono di capitale e liquidità nettamente superiori alla media e non presentano rischi particolarmente elevati. La portata delle esigenze prudenziali per tali istituti può quindi essere notevolmente ridotta senza tuttavia abbassare il livello complessivo di protezione. Il regime per le piccole banche ha pertanto suscitato grande interesse: degli istituti interessati, 67 possono partecipare alla fase pilota.

Verifica dei criteri di ammissione e delle facilitazioni

La FINMA ha messo a punto le condizioni di partecipazione alla fase pilota in uno scambio costruttivo con i rappresentanti del settore. Ora occorre verificare i criteri di ammissione, nonché esaminare e sviluppare ulteriormente le esenzioni e le facilitazioni. Nello specifico, per la partecipazione è prestabilito un leverage ratio semplificato di almeno 8% (al posto del consueto 3%) e un liquidity coverage ratio medio di 120% (anziché l'attuale 90% o, dal 2019, 100%). Inoltre, gli istituti partecipanti non devono presentare rischi particolari, segnatamente rischi in materia di condotta d'affari o rischi di tasso d'interesse.

Gli istituti partecipanti al regime devono soddisfare esigenze notevolmente ridotte. Nello specifico, non sono tenuti a calcolare vari parametri regolamentari, tra cui le attività ponderate per il rischio e il coefficiente di finanziamento (Net Stable Funding Ratio, NSFR); inoltre, le informazioni da pubblicare sono ridotte al minimo. Ulteriori semplificazioni riguardano le esigenze qualitative negli ambiti di rischi operativi, esternalizzazione e corporate governance. Il regime non prevede tuttavia agevolazioni sul piano delle norme in materia di condotta d'affari.

Attività di audit maggiormente orientata al rischio

Le società di audit svolgono un ruolo importante nell'attività di vigilanza della FINMA. Esse operano come braccio prolungato della FINMA, attendendosi alle direttive che essa impartisce. Gli audit di vigilanza sono indipendenti dall'audit dei conti annuali ai sensi del diritto societario rivolto ai proprietari dell'istituto. Parallelamente all'introduzione del regime per le piccole banche, la FINMA ha rivisto l'attività di audit con l'obiettivo di concentrarsi maggiormente sugli aspetti fondamentali dell'audit prudenziale. La Circolare 13/3 «Attività di audit» sottoposta a revisione parziale, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019, aumenta complessivamente la pertinenza dell'audit e, nel contempo, comporta una riduzione dei costi del sistema svizzero di audit prudenziale, la cui efficacia è in linea di principio comprovata.

Meno verifiche, ma più approfondite

L'audit di vigilanza corrente viene effettuato in modo meno capillare presso tutti gli istituti. Sono invece previste verifiche approfondite degli ambiti a rischio elevato oppure di tematiche centrali alternate nel corso degli anni. Gli istituti di piccole dimensioni che non presentano rischi palesemente elevati hanno inoltre la possibilità di chiedere una riduzione della frequenza dell'audit, in modo tale da dover essere sottoposti ad audit solo ogni due anni oppure ogni tre anni per gli istituti di dimensioni molto ridotte. Inoltre, per rafforzare la pertinenza dell'audit, la campionatura può essere ridefinita con un orientamento al rischio anziché in modo globale.

Il processo di indagine conoscitiva ha avuto ampia risonanza

L'indagine conoscitiva in merito all'attività di audit ha suscitato notevole interesse. Gli assoggettati hanno valutato in linea di massima in modo positivo il migliorato rapporto costi-utilità dovuto a un coerente orientamento al rischio. La FINMA ha altresì tenuto conto di alcune critiche sollevate in sede di indagine conoscitiva. Per gli assoggettati di dimensioni più modeste, ad esempio, non viene più necessariamente applicata una frequenza di audit ridotta; gli organi preposti all'alta direzione possono tuttavia richiederla. Fra tre anni la FINMA effettuerà un'analisi d'impatto dei costi e dei benefici generati dalla riforma.

Contatto

Vinzenz Mathys, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 19 77
vinzenz.mathys@finma.ch

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La FINMA lancia il regime per le piccole banche e calibra l'attività di audit

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Anhörungsbericht

Bericht über die Anhörung vom 30. November 2017 bis 31. Januar 2018 zum Entwurf des teilrevidierten FINMA-RS 13/3 „Prüfwesen”

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2013/03 Circolare FINMA Attività di audit (06.12.2012)

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Stellungnahmen

FINMA-Rundschreiben 2013/3 „Prüfwesen”

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  • Lingua/e:
  • DE
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Anhänge

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