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Comunicato stampa
2012

Le autorità di regolamentazione di UE e Svizzera cooperano nel settore della vigilanza transfrontaliera sui fondi d'investimento alternativi

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA, European Securities and Markets Authority) ha dato il via libera all'accordo di cooperazione tra l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e le autorità europee di vigilanza dei mercati mobiliari in materia di sorveglianza sui fondi d'investimento alternativi (inclusi fondi speculativi, private equity e fondi immobiliari). L'accordo con la FINMA è stato negoziato dall'ESMA per conto delle autorità di vigilanza dei mercati mobiliari dei 27 Paesi membri dell'UE.

L'accordo di cooperazione prevede lo scambio di informazioni, ispezioni presso assoggettati all'estero e l'assistenza reciproca nell'esecuzione delle rispettive legislazioni in materia di vigilanza. Il regime di cooperazione interesserà i gestori svizzeri di fondi d'investimento alternativi (AIFM) che gestiscono o commercializzano fondi d'investimento alternativi (AIF) nell'UE come pure gli AIFM operanti nello spazio UE che gestiscono o commercializzano AIF in Svizzera. L'accordo riguarda anche la cooperazione in materia di vigilanza transfrontaliera sui depositari e sui delegati degli AIFM. L'accordo sarà formalizzato in un memorandum d'intesa (MdI) sottoscritto tra la FINMA e le autorità di vigilanza dei mercati mobiliari dell'UE.

Steven Maijoor, presidente dell'ESMA, ha dichiarato:

«L'accordo tra le autorità di vigilanza europee e svizzere teso a rafforzare la cooperazione in materia di sorveglianza delle attività transfrontaliere dei gestori di fondi d'investimento alternativi è un traguardo importante per migliorare la protezione degli investitori e la coerenza globale dei regimi di vigilanza.»

«Per l'ESMA, il succitato accordo è il segnale che anche fra i paesi terzi vi è la volontà di cooperare per uniformarsi ai requisiti della direttiva AIFM. È tuttavia necessario continuare a lavorare con le autorità dei paesi non-UE per concludere tutti i memorandum d'intesa entro la data prefissata (luglio 203).»

Professoressa Anne Héritier Lachat, presidente della FINMA:

«L'accordo tra la FINMA e le autorità di vigilanza dell'UE potenzierà l'attività di sorveglianza transfrontaliera sui fondi d'investimento e garantirà una migliore protezione degli investitori nelle operazioni transfrontaliere legate ai fondi d’investimento alternativi. L'accordo giunge in tempo opportuno e consente di rispettare il termine pattuito per la trasposizione della direttiva AIFM negli ordinamenti giuridici degli Stati membri (luglio 2013). Esso istituirà un quadro di cooperazione tra le autorità di vigilanza come stabilito nella direttiva AIFM per la gestione, la commercializzazione e la delega a terzi della gestione dei fondi d'investimento alternativi nell'UE.» L'accordo di cooperazione tra l'UE e la Svizzera poggia sui seguenti punti chiave.
 
  • Le autorità di sorveglianza europee e svizzere potranno vigilare sui gestori di fondi d'investimento che svolgono operazioni transfrontaliere nell'UE e in Svizzera.
  • La cooperazione tra le autorità competenti prevede lo scambio di informazioni, ispezioni presso assoggettati all'estero e l'assistenza reciproca nell'applicazione delle rispettive legislazioni (cioè direttiva AIFM e legge federale sugli investimenti collettivi del 23 giugno 2006).
  • Le autorità europee potranno scambiare le informazioni rilevanti ricevute dalla FINMA con altre autorità dell'UE, l'ESMA e il Comitato europeo per il rischio sistemico, a condizione che siano fornite adeguate garanzie di salvaguardia.
  • L'esistenza di accordi di cooperazione tra le autorità dei paesi membri dell'UE e di paesi terzi è un presupposto fondamentale per l'applicazione della direttiva AIFM, poiché essa consente ai gestori di paesi terzi di accedere ai mercati europei o assumere, su delega di gestori dell'UE, la gestione dei fondi d'investimento.
  • Gli accordi di cooperazione tra l'UE e la Svizzera, che entreranno in vigore il 21 luglio 2013, consentiranno una gestione  transfrontaliera dei fondi di investimento alternativi e il marketing agli investitori professionali.

Il memorandum d'intesa si rifà ai principi IOSCO emanati nel 2010 concernenti la cooperazione in materia di vigilanza transfrontaliera. Integra inoltre i termini e le condizioni del protocollo d'intesa multilaterale IOSCO adottato nel 2002 in materia di consultazione, cooperazione e scambio di informazioni.

L'ESMA è attualmente in contatto con altre autorità extracomunitarie membri della IOSCO e porta avanti negoziati con le autorità competenti allo scopo di concludere accordi di cooperazione entro luglio 2013. Conformemente alla direttiva AIFM, i comparti dei fondi d'investimento di paesi non-UE, le cui autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari non avranno sottoscritto simili accordi di cooperazione entro la data stabilita (luglio 2013), non saranno autorizzati a vendere o gestire AIF nell'UE.

Il memorandum d'intesa concluso con la FINMA è conforme alle disposizioni di attuazione della direttiva AIFM che la Commissione europea dovrebbe adottare a breve e non pregiudica il diritto del Parlamento e del Consiglio dell'UE di opporsi alle citate disposizioni. Un'eventuale modifica delle disposizioni di attuazione comporterebbe il riesame da parte dell'ESMA del presente e di qualsiasi altro memorandum d'intesa.

Note per gli editori

  1. L'ESMA, istituita il 1° gennaio 2011, è un'autorità indipendente dell'UE che collabora strettamente con le altre autorità europee di vigilanza nel settore bancario (EBA), delle assicurazioni e delle pensioni aziendali (EIOPA) e con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB).
  2. L'ESMA si prefigge di migliorare la protezione degli investitori e promuovere la stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari all'interno dell'UE. Quale istituzione indipendente, essa persegue questo obiettivo elaborando un decalogo normativo unico applicabile a tutti i mercati finanziari dell'UE e garantendone l'applicazione sistematica in tutti i paesi UE. L'ESMA partecipa all'attività di regolamentazione delle società di servizi finanziari operanti su scala paneuropea, esercitando vigilanza diretta o coordinando attivamente le attività di sorveglianza nazionale.
  3. La FINMA è un'autorità statale indipendente che vigila su banche, assicurazioni, borse, commercianti di valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, distributori e intermediari assicurativi.

Contatto

Tobias Lux, Portavoce FINMA, Tel. +41 31 327 91 71, tobias.lux@finma.ch
Reemt Seibel, Communications Officer, ESMA, Tel. +33 (0)1 58 36 42 72, reemt.seibel@esma.europa.eu

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