Partie | Banca X |
---|---|
Domaine | Domaine autorisé |
Thème | Violation des obligations prévues par la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, Confiscation |
Résumé | Sull’arco di diversi anni, la Banca X, nell’ambito delle sue relazioni d’affari legate alla vicenda di un fondo sovrano asiatico, rispettivamente ad una vicenda di corruzione internazionale che ha visto coinvolta una compagnia petrolifera sudamericana, ha eseguito molteplici transazioni dell’ordine di centinaia di milioni di dollari senza chiarire in maniera adeguata né l’origine dei fondi, né i retroscena economici e nemmeno allestire la necessaria documentazione, accontentandosi delle spiegazioni lacunose fornite dai clienti e/o dai relativi consulenti. Le violazioni constatate hanno inoltre delineato una cultura operativa a livello di Gruppo improntata all’eccessiva propensione ai rischi e una gestione inadeguata degli stessi. La Banca X ha quindi gravemente violato i suoi obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (art. 7 ORD-FINMA 1, artt. 13, 14 e 16 vORD-FINMA, artt. 8, 17 e 20 ORD-FINMA 1, art. 19 vORD-FINMA, art. 12 ORD-FINMA 1), l’obbligo di allestire e conservare i documenti (art. 9 cpv. 3 vOBCR, art. 12 cpv. 3 OBCR, art. 7 LRD), il principio dell’adeguata gestione dei rischi (art. 3 cpv. 2 lett. A LBCR, art. 9 cpv. 2 e 4 vOBCR, art. 12 cpv. 2 e 4 OBCR), e il requisito della garanzia di un’attività irreprensibile (art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR). |
Mesure | Accertamento (art. 32 LFINMA); confisca di CHF 95 mio. (art. 35 LFINMA); comminatoria del ritiro dell’autorizzazione (art. 37 LFINMA). |
Entrée en force | Un ricorso contro la decisione è stato parzialmente accolto dal Tribunale amministrativo federale, cfr. sentenza TAF B-3930/2016 del 25.11.2019 (cresciuta in giudicato). |
Communication | Comunicato stampa della FINMA del 24.5.2016 |
Date de la décision | 23.05.2016 |