Lotta contro il riciclaggio di denaro, un obiettivo strategico (2017)

La FINMA si è posta l’obiettivo di esercitare un’influenza positiva duratura sulla condotta degli istituti nella prevenzione del riciclaggio di denaro. Nel 2017 si è focalizzata sul sistema di comunicazione e sulla gestione dei rischi degli istituti.

Per la piazza finanziaria svizzera, orientata all’esportazione e interconnessa a livello internazionale, l’osservanza sistematica del dispositivo normativo volto a contrastare i fondi di provenienza illecita riveste un’importanza strategica. Una parte sostanziale del citato dispositivo è costituita dal sistema di comunicazione ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Se i partecipanti al mercato dediti ad attività criminali sono consapevoli del fatto che gli istituti finanziari, con molta probabilità, segnaleranno i fondi di provenienza sospetta all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), saranno meno propensi a portare fondi illeciti in Svizzera. Le segnalazioni possono inoltre rivelarsi decisive nelle indagini delle autorità di perseguimento penale. La FINMA ha pertanto intensificato l’attività di vigilanza e gli accertamenti nel quadro del sistema di comunicazione prescritto dalla LRD. Nel 2017 ha effettuato 23 controlli in loco in questo contesto e in sette casi ha sporto denuncia penale per violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 9 in combinato disposto con l’art. 37 LRD). In numerosi casi la FINMA ha adottato provvedimenti di enforcement.


Nel quadro della sua attività di vigilanza e di enforcement, nel 2017 la FINMA ha constatato prassi sia positive sia negative. Di seguito vengono esplicate alcune configurazioni tipiche.

Esempi di buone pratiche in materia di comunicazione

  • Nei confronti del cliente è stato avviato un procedimento penale per un reato grave. Dopo i dovuti accertamenti, l’intermediario finanziario segnala il caso perché non può escludere che i valori patrimoniali in questione siano collegati a tale reato.

  • Un intermediario finanziario effettua particolari accertamenti a seguito di informazioni riportate dai media relative a un presunto reato penale commesso dal suo cliente. Verifica le informazioni secondo il principio «know your customer» (KYC), sottopone flussi di denaro e periodicità a un esame approfondito e documenta le sue ricerche. L’intermediario finanziario giunge alla conclusione che, stando alle prove, i valori patrimoniali non possono essere ascrivibili ai fatti riportati dalla stampa e dunque non sono incriminati. Egli documenta la sua analisi.

  • L’intermediario finanziario ha disciplinato in direttive interne i casi in cui, in via eccezionale, egli informa anche la FINMA in merito alle comunicazioni inoltrate conformemente all’articolo 34 ORD-FINMA: per esempio, se la relazione con il cliente è implicata in un grave scandalo internazionale di riciclaggio di denaro o se sussiste il rischio che scoppi un tale scandalo perché il cliente è una persona straniera politicamente esposta e ha ricevuto fondi dell’ordine dei milioni.

Esempi di pratiche lacunose in materia di comunicazione

  • Una banca di gestione patrimoniale attiva a livello internazionale non confronta regolarmente i dati della propria clientela con quelli di una banca dati sulla compliance di un fornitore esterno. Ignora notizie di dominio pubblico sui suoi clienti e non riconosce fatti che sottostanno all’obbligo di comunicazione.

  • Transazioni inusuali sono collegabili a un reato penale commesso all’estero punibile con una pena detentiva di diversi anni. Invece di segnalare subito il caso, l’intermediario finanziario incarica uno studio legale di redigere una perizia legale completa sul fatto penalmente rilevante commesso all’estero e sul configurarsi di un reato preliminare al riciclaggio di denaro (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6815/2013 del 10 giugno 2014).

  • L’intermediario finanziario chiarisce i sospetti riguardanti una relazione d’affari dubbia avente come oggetto valori patrimoniali ingenti e giunge alla conclusione che non sussistono fatti da segnalare. Egli non documenta né gli accertamenti che ha effettuato né i motivi per i quali non ha esercitato il diritto di comunicazione.

  • Una persona politicamente esposta (PEP) utilizza una società di sede offshore per incassare un importo di decine di milioni per «servizi di consulenza » nel settore delle materie prime. Nel quadro degli accertamenti, all’intermediario finanziario viene fornito un contratto di consulenza scritto che non specifica né il periodo né l’oggetto dei servizi di consulenza. Non è inoltre chiaro quali siano le qualifiche che abilitano il «consulente» a fornire i servizi di consulenza indicati. L’intermediario finanziario interrompe la relazione con il cliente senza effettuare ulteriori accertamenti e senza segnalare il caso.

Legame con la gestione dei rischi

La FINMA non è l’unica a constatare carenze nella comunicazione ai sensi della LRD. Anche il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) ha criticato in proposito la Svizzera nel suo ultimo esame, sottolineando che le comunicazioni dovrebbero scattare non tanto a seguito di informazioni di dominio pubblico, per esempio notizie diffuse dai media, bensì essere effettuate già a monte, sulla base dei dati rilevati nel quadro del monitoraggio delle transazioni da parte degli intermediari finanziari. Nel caso di transazioni sospette, le società di audit prudenziale dovrebbero inoltre verificare in maniera più approfondita il rispetto dell’obbligo di comunicazione. A tale proposito emerge il legame con la gestione dei rischi degli intermediari finanziari: in una strategia di prevenzione del riciclaggio di denaro basata sul rischio, definire criteri opportunamente selezionati per riconoscere le relazioni d’affari e le transazioni che comportano rischi superiori è imprescindibile per poter identificare casi sospetti da segnalare eventualmente al MROS.

Attività di vigilanza concernente relazioni d’affari che comportano rischi superiori

Uno degli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari è stabilire criteri per il riconoscimento di relazioni d’affari che comportano un rischio superiore. L’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORDFINMA) e il relativo allegato contengono elenchi non esaustivi di possibili indizi di riciclaggio di denaro. Ogni intermediario finanziario deve tenere conto dei fattori di rischio a cui è effettivamente esposto in base a un’analisi fondata dei rischi della propria clientela.


Nel quadro dell’attività di vigilanza e delle analisi statistiche previste dalle verifiche LRD annuali, la FINMA ha constatato le seguenti prassi di attuazione.

  • L’analisi dei rischi include i rischi specifici connessi a servizi e prodotti.

  • I Paesi comportanti rischi elevati definiti nelle direttive concernono anche il luogo nel quale il cliente genera i suoi valori patrimoniali.

  • L’intermediario finanziario che sceglie come mercato di riferimento un Paese comportante rischi superiori si avvale di collaboratori con conoscenze specifiche sul Paese in questione.

  • Viene stabilito con quali clienti non possono essere avviate relazioni d’affari.

  • L’elevata percentuale di relazioni d’affari che presentano rischi superiori (p. es. oltre il 30 % per le banche di gestione patrimoniale) non può essere adeguatamente gestita con le risorse disponibili in materia di compliance.

  • La bassa percentuale di relazioni d’affari comportanti rischi superiori (p. es. meno del 10 % per le banche di gestione patrimoniale) è dovuta non alla scarsa propensione al rischio della banca, bensì a una valutazione inadeguata dei rischi.

  • Non sono definiti criteri di rischio per il reato preliminare in materia fiscale.

  • Le direttive non definiscono professioni e attività comportanti rischi elevati.

Attività di vigilanza concernente transazioni che comportano rischi superiori

L’identificazione è necessaria non solo per le relazioni d’affari, ma anche per le transazioni che comportano un rischio superiore. La sorveglianza delle transazioni deve permettere di rilevare, per esempio, transazioni in Paesi a rischio, divergenze dai modelli abituali di relazioni d’affari o divergenze rispetto a relazioni d’affari analoghe. Anche il monitoraggio delle transazioni deve corrispondere all’attività dell’intermediario finanziario. Il monitoraggio di una banca di gestione patrimoniale con una clientela internazionale deve invece essere orientato ai rischi di corruzione, mentre quello di una banca retail, per esempio, ai rischi connessi al narcotraffico.


Nel monitoraggio delle transazioni, la FINMA ha constatato numerosi esempi illustrativi, alcuni dei quali positivi, altri negativi.

  • La sorveglianza delle transazioni si basa su scenari (combinazione di criteri di rischio) elaborati in funzione dei rischi concreti della relazione d’affari.

  • I rischi connessi alla relazione d’affari e alle transazioni sono considerati nella loro globalità: per esempio, nel caso di una relazione d’affari che presenta rischi superiori vengono posti requisiti più stringenti in materia di sorveglianza delle transazioni. Una transazione rischiosa comporta una nuova analisi del rischio connesso alla relazione d’affari.

  • La sorveglianza delle transazioni combina criteri di monitoraggio statici e dinamici.

  • Almeno una volta alla settimana, gli intermediari finanziari che operano su scala internazionale aggiornano i loro elenchi interni delle sanzioni in materia di finanziamento del terrorismo e confrontano i dati della loro clientela con tali elenchi.

  • Una somma ingente transita da un conto all’altro di uno stesso avente economicamente diritto. La banca ritiene che, trattandosi di un unico avente economicamente diritto, non vi siano problemi e non effettua ulteriori verifiche.



(Dal Rapporto annuale 2017)

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