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La sorveglianza sui riassicuratori

Cos'è la riassicurazione?

Il riassicuratore sostiene l'assicuratore diretto nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione, sotto forma di paga-menti a titolo d'indennizzo. La necessità di discarico dell'assicuratore originario deriva dalla particolare natura del rischio attuariale assunto, che consiste in oscillazioni impreve-dibili dell'andamento dei sinistri, in possibili mo-difiche strutturali dei rischi e nel pericolo di ac-cumulazioni e di eventi catastrofici.
Per l'assicuratore diretto, la riassicurazione rappresenta una possibilità di sgravio del bilancio.

Tecniche di riassicurazione

Nell'ambito della riassicurazione si differenzia tra attività proporzionale e attività non propor-zionale:
  • nel caso della riassicurazione proporzio-nale il riassicuratore si assume, di tutte le polizze di un determinato settore, una quo-ta predefinita del rischio che rimane inva-riata per tutta la durata del contratto e che è parimenti determinante per la ripartizione dei premi e dei danni tra i contraenti. Il vantaggio della riassicurazione proporzio-nale consiste nella facile gestione e nella riduzione numerica di eventuali perdite attuariali dell'assicuratore diretto.
  • Nel caso della riassicurazione non propor-zionale, l'obbligo di prestazione del rias-sicuratore subentra solo se l'effettivo rias-sicurato subisce un danno e se questo danno supera una determinata grandezza.

I riassicuratori provvedono reciprocamente alla compensazione dei rischi, che avviene attra-verso retrocessioni (retroriassicurazione: il rias-sicuratore A conclude un contratto retro con il riassicuratore B). Oltre a una diversificazione equilibrata del rischio (mix settoriale) si mira in tal modo a conseguire una perequazione dei rischi su vasta scala.

Assicuratori

Il diritto in materia di sorveglianza distingue tra primi assicuratori e riassicuratori. Solitamente i primi assicuratori concludono contratti di assi-curazione direttamente con il consumatore (per questo sono detti anche assicuratori diretti od originari). Per contro, i riassicuratori profes-sionali concludono i loro contratti di riassicu-razione esclusivamente con gli assicuratori diretti.

Società captive

Da qualche tempo i grossi gruppi industriali fondano società di riassicurazione proprie (società captive) che riassicurano in parte esclusivamente i rischi del gruppo. I gruppi industriali ben gestiti e con un perfezionato management del rischio partecipano in tal modo direttamente all'andamento positivo dei sinistri delle proprie polizze. I riassicuratori captivi sono sottoposti a una sorveglianza as-sicurativa semplificata; in particolare, coloro che non appartengono a un gruppo assicu-rativo non devono, di regola, effettuare lo SST.

Importanza della riassicurazione in Svizzera

In sostanza esiste solo un mercato di riassicu-razione internazionale, suddiviso in settori, sul quale vi è solitamente concorrenza tra gli of-ferenti. In Svizzera circa 70 istituti di riassicu-razione sono sottoposti alla sorveglianza dell'UFAP; di questi, circa una dozzina sono riassicuratori professionali mentre i rimanenti sono riassicuratori captive. Nel 2004 in Sviz-zera le entrate lorde della riassicurazione sono state di circa 34,8 miliardi di franchi, vale a dire un terzo del volume complessivo dei premi.

La sorveglianza

Già la precedente LSA sottoponeva gli istituti di riassicurazione a sorveglianza, ma le prescri-zioni applicabili si differenziavano in parte note-volmente da quelle a cui erano assoggettati gli assicuratori diretti. Anche i riassicuratori dove-vano adempiere le condizioni per il rilascio di autorizzazioni e dovevano offrire garanzie so-prattutto per quanto concerne solvibilità, orga-nizzazione e gestione (art. 10 vecchia LSA). Dato che queste prescrizioni erano osservate solo in modo superficiale, l'UFAP ha sviluppato una prassi nell'ambito della sorveglianza, come riguardo al capitale minimo o al fondo d'orga-nizzazione. Con riferimento alla solvibilità era seguita la prassi secondo cui i mezzi propri do-vevano corrispondere almeno al 20 per cento dei premi per conto proprio.

La nuova LSA applica anche ai riassicuratori le prescrizioni del nuovo sistema di sorveglianza valide per gli assicuratori diretti:
  • regole del Corporate Governance
  • management interno del rischio
  • controlling interno
  • nomina di un attuario responsabile che verifica i dati numerici e il rispetto dei requisiti richiesti dallo SST.

Rispetto al passato le riserve tecniche devono essere indicate in modo più preciso. Con la nuova LSA e in particolar modo con la nuova ordinanza sulla sorveglianza, i riassicuratori devono adempiere nuove esigenze in materia di solvibilità e questo secondo due metodi: in primo luogo devono disporre di mezzi propri d'importo pari al margine di solvibilità richiesto, che dipende dal volume d'affari (solvibilità I); in secondo luogo essi devono effettuare il "test svizzero di solvibilità" (SST), (solvibilità II).

Contatto: info@bpv.admin.ch
Aggiornato l'ultima volta il: 17.01.2006

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