In caso di incidenti stradali con valenza internazionale, la legge svizzera dispone delle facilitazioni per avanzare le relative pretese di responsabilità civile. All’articolo 79a-d, la Legge sulla circolazione stradale (LCStr) prevede:
Queste disposizioni di legge sono applicabili nei confronti di un altro Stato solo se quest’ultimo accorda alla Svizzera la reciprocità. Come sancito dall’art. 79e cpv. 2 LCStr, la FINMA pubblica l’elenco degli Stati che accordano la reciprocità (lista di reciprocità):
Per maggiori informazioni riguardo ai mandatari per la liquidazione dei sinistri all’estero e agli organismi d’indennizzo si rimanda alla homepage dell’Ufficio Nazionale Svizzero di Assicurazione e del Fondo Nazionale Svizzero di Garanzia.