Pretese di responsabilità civile a seguito di incidenti stradali

In caso di incidenti stradali con valenza internazionale, il diritto svizzero prevede delle facilitazioni per avanzare le relative pretese di responsabilità civile.

In caso di incidenti stradali con valenza internazionale, la legge svizzera dispone delle facilitazioni per avanzare le relative pretese di responsabilità civile. All’articolo 79a-d, la Legge sulla circolazione stradale (LCStr) prevede:

  • un centro che fornisce informazioni alle parti lese e alle assicurazioni sociali,
  • l’obbligo a carico delle assicurazioni di responsabilità civile di designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri all’estero,
  • l’obbligo a carico delle assicurazioni di responsabilità civile e dei mandatari per la liquidazione dei sinistri all’estero di presentare entro il terzo mese dall’incidente un’offerta di risarcimento,
  • un organismo d’indennizzo presso il quale le parti lese domiciliate in Svizzera possono far valere le loro pretese a determinate condizioni.

Queste disposizioni di legge sono applicabili nei confronti di un altro Stato solo se quest’ultimo accorda alla Svizzera la reciprocità. Come sancito dall’art. 79e cpv. 2 LCStr, la FINMA pubblica l’elenco degli Stati che accordano la reciprocità (lista di reciprocità):

  • attualmente solo il Principato del Liechtenstein accorda la reciprocità.

Per maggiori informazioni riguardo ai mandatari per la liquidazione dei sinistri all’estero e agli organismi d’indennizzo si rimanda alla homepage dell’Ufficio Nazionale Svizzero di Assicurazione e del Fondo Nazionale Svizzero di Garanzia.



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