Infrastrutture del mercato finanziario svizzere

Le infrastrutture del mercato finanziario svizzere comprendono le borse e altre sedi di negoziazione, le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento. Per iniziare la propria attività, le infrastrutture del mercato finanziario necessitano dell’autorizzazione della FINMA.

Le basi legali per l’autorizzazione delle infrastrutture del mercato finanziario sono contenute principalmente nella Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) e nelle pertinenti ordinanze.

Sedi di negoziazione

Chiunque intende gestire in Svizzera una borsa o un sistema multilaterale di negoziazione necessita, ai sensi dell’art. 4 LInFi, un’autorizzazione della FINMA. Per borse si intendono le istituzioni per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari presso le quali tali valori sono quotati e aventi come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali (art. 26 lett. b LInFi). I sistemi multilaterali di negoziazione (art. 26 lett. c LInFi) si distinguono dalle borse per il fatto che non quotano i valori mobiliari negoziati.

Autodisciplina

Alle sedi di negoziazione si applica l’autodisciplina (art. 27 LInFi). Le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione devono garantire, nel quadro delle disposizioni legali, una propria organizzazione di regolamentazione e sorveglianza indipendente, adeguata alla loro attività. A tale scopo, essi emanano regolamenti che sottopongono alla FINMA per approvazione.

Controparti centrali

Una controparte centrale (central counterparty, CCP) si interpone, in determinati mercati, come parte contraente tra venditore e compratore e, pertanto, funge da parte giuridica contrattuale sia del venditore che del compratore. Si tratta di una procedura diffusa a livello internazionale nella negoziazione in borsa di azioni. 

Depositari centrali

I valori mobiliari negoziati in borsa vengono depositati fisicamente presso un depositario centrale autorizzato (Central Securities Depository, CSD). In seguito a una transazione in valori mobiliari, quest’ultimo trasferisce i valori mobiliari tramite i corrispondenti incarichi di registrazione dal venditore al compratore. 

Repertori di dati sulle negoziazioni

I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e gestiscono i dati di transazioni in derivati, contribuendo così alla trasparenza sul mercato dei derivati.

Sistemi di pagamento

Per sistemi di pagamento si intendono quelle istituzioni che effettuano la compensazione e il regolamento di obbligazioni di pagamento. Un sistema di pagamento necessita di un’autorizzazione della FINMA unicamente se la funzionalità del mercato finanziario o la tutela dei partecipanti al mercato finanziario lo esigono e se non è gestito da una banca (art. 4 cpv. 2 LInFi).

 

Wegleitung

Für Gesuche betreffend die Bewilligung als Handelsplatz

Ultima modifica: 16.06.2016 Dimensioni: 0.26  MB
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Mutazione/i garante/i - Infrastrutture del mercato finanziario

Copia - Il formulario è disponibile sulla piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP).

Ultima modifica: 23.06.2023 Dimensioni: 0.09  MB
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B3 - Dichiarazione riguardante altri mandati

Ultima modifica: 25.10.2024 Dimensioni: 1.65  MB
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