Le basi legali per l’autorizzazione delle infrastrutture del mercato finanziario sono contenute principalmente nella Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) e nelle pertinenti ordinanze.
Chiunque intende gestire in Svizzera una borsa o un sistema multilaterale di negoziazione necessita, ai sensi dell’art. 4 LInFi, un’autorizzazione della FINMA. Per borse si intendono le istituzioni per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari presso le quali tali valori sono quotati e aventi come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali (art. 26 lett. b LInFi). I sistemi multilaterali di negoziazione (art. 26 lett. c LInFi) si distinguono dalle borse per il fatto che non quotano i valori mobiliari negoziati.
Alle sedi di negoziazione si applica l’autodisciplina (art. 27 LInFi). Le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione devono garantire, nel quadro delle disposizioni legali, una propria organizzazione di regolamentazione e sorveglianza indipendente, adeguata alla loro attività. A tale scopo, essi emanano regolamenti che sottopongono alla FINMA per approvazione.
Una controparte centrale (central counterparty, CCP) si interpone, in determinati mercati, come parte contraente tra venditore e compratore e, pertanto, funge da parte giuridica contrattuale sia del venditore che del compratore. Si tratta di una procedura diffusa a livello internazionale nella negoziazione in borsa di azioni.
I valori mobiliari negoziati in borsa vengono depositati fisicamente presso un depositario centrale autorizzato (Central Securities Depository, CSD). In seguito a una transazione in valori mobiliari, quest’ultimo trasferisce i valori mobiliari tramite i corrispondenti incarichi di registrazione dal venditore al compratore.
I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e gestiscono i dati di transazioni in derivati, contribuendo così alla trasparenza sul mercato dei derivati.
Per sistemi di pagamento si intendono quelle istituzioni che effettuano la compensazione e il regolamento di obbligazioni di pagamento. Un sistema di pagamento necessita di un’autorizzazione della FINMA unicamente se la funzionalità del mercato finanziario o la tutela dei partecipanti al mercato finanziario lo esigono e se non è gestito da una banca (art. 4 cpv. 2 LInFi).