Le società di un gruppo finanziario di banche, imprese di assicurazione e infrastrutture del mercato finanziario con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti nell'ambito delle? attività soggette all'obbligo di autorizzazione sono denominate «società del gruppo importanti». In caso di risanamento o fallimento sottostanno alle norme specifiche del diritto bancario e assicurativo nonché al diritto delle infrastrutture del mercato finanziario.
Tra le funzioni importanti svolte da società del gruppo importanti si annoverano i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
Banche e infrastrutture del mercato finanziario | Assicurazioni |
Gestione della liquidità | Funzione di holding |
Tesoreria | Sottoscrizione di rischi |
Gestione dei rischi | Gestione del portafoglio |
Amministrazione dei dati di base | Liquidazione dei danni |
Contabilità | Contabilità |
Gestione del personale | Gestione del personale |
Tecnologie dell’informazione | Tecnologie dell’informazione |
Commercio e regolamento | Investimenti patrimoniali |
Legal e compliance | ... |
... | ... |
Se, in un gruppo finanziario o assicurativo, a causa di un rischio di insolvenza o di seri problemi di liquidità devono essere ordinate misure di protezione nei confronti di un titolare dell'autorizzazione o deve essere avviata una procedura di risanamento o fallimento, la FINMA può esercitare le proprie competenze previste dalla legge anche nei confronti delle relative società importanti del gruppo. Se previsto espressamente dalla legge, la FINMA ha la competenza esclusiva di ordinare tali misure. La competenza unitaria in materia di risoluzione esercitata dalla FINMA per i titolari dell’autorizzazione e le società del gruppo importanti consente di coordinare il risanamento o la liquidazione degli istituti sottoposti a vigilanza in caso di crisi, migliorandone così la resistenza alle crisi.
Presso le società madri di banche e infrastrutture del mercato finanziari, le competenze della FINMA sono analoghe a quelle che essa esercita presso le società del gruppo importanti. Le società madri non devono tuttavia essere designate dalla FINMA, bensì sottostanno, in virtù della legge, alla sua competenza in materia di risoluzione (art. 2bis cpv. 1 lett. a LBCR, art. 3 cpv. 1 lett. a LInFi). Nel settore assicurativo, tutte le società del gruppo e del conglomerato importanti (società madri incluse) devono invece essere designate dalla FINMA.
Attualmente la FINMA ha designato le seguenti società del gruppo importanti:
La FINMA si riserva il diritto di designare in qualsiasi momento ulteriori società del gruppo che svolgono funzioni importanti.
Se gli assoggettati esternalizzano funzioni essenziali a società del gruppo, sono tenuti a segnalarlo spontaneamente alla FINMA nell’ambito degli obblighi generali d’informazione e di notifica (nel caso delle imprese di assicurazione, le esternalizzazioni essenziali sono parte integrante del piano d'esercizio soggetto all'obbligo di approvazione secondo l'art. 4 cpv. 2 lett. j LSA). Tale disposizione vale anche per eventuali modifiche apportate in questo ambito.