Le disposizioni svizzere in materia di assistenza amministrativa disciplinano la trasmissione di informazioni da parte della FINMA alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. La FINMA è tra le autorità destinatarie del maggior numero di richieste di assistenza amministrativa a livello mondiale. La maggior parte di tali richieste riguarda la vigilanza sui mercati, fra cui lo sfruttamento di informazioni privilegiate, la manipolazione del mercato e la violazione degli obblighi di comunicazione. Inoltre, la FINMA riceve spesso anche richieste concernenti la garanzia di un’attività irreprensibile.
Richieste di assistenza amministrativa ricevute da autorità estere: richieste di assistenza amministrativa concluse, suddivise per Paese (assistenza amministrativa prestata), 2021–2022
La FINMA è autorizzata a trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico solo se le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale (principio di confidenzialità) e se tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari oppure sono ritrasmesse a tale scopo (principio di specialità) (art. 42 cpv. 2 LFINMA).
Se le informazioni che deve trasmettere riguardano singoli clienti, la FINMA subordina la trasmissione all’accordo di questi ultimi. Se il cliente si oppone alla trasmissione delle informazioni, la FINMA emana una decisione impugnabile. In questo caso, il cliente può opporsi alla trasmissione delle informazioni nell’ambito di una procedura amministrativa (art. 42a cpv. 2 LFINMA). La trasmissione delle informazioni non viene effettuata unicamente se il Tribunale amministrativo federale (TAF) accoglie il ricorso. Il TAF decide in ultima istanza.
La FINMA può prescindere dall’informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni se l’autorità richiedente rende verosimile che ciò vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e l’adempimento efficace dei suoi compiti (art. 42a cpv. 4 LFINMA). Tra le ragioni valide rientrano per esempio il rischio imminente di distruzione di mezzi di prova, il rischio di collusione fra diversi presunti compartecipi al reato, il trasferimento di valori patrimoniali e altri atti di occultamento delle prove nell'ambito di indagini confidenziali non ancora concluse dell’autorità richiedente, come pure l’urgenza dovuta a prescrizione imminente.
Nell’ambito della vigilanza sul mercato si registra un numero crescente di casi in cui sussiste il rischio di collusione, in quanto, al momento della richiesta, l’autorità estera che svolge le indagini non conosce ancora l’identità dei partecipanti al mercato implicati.
Se le condizioni legali sono adempiute, la FINMA trasmette direttamente le informazioni all’autorità richiedente, senza informare in via preliminare i clienti interessati. Questi ultimi vengono informati della trasmissione delle informazioni non appena viene meno il motivo all’origine della rinuncia all’informazione preliminare. Un controllo giuridico a posteriori si limita all’accertamento dell’illiceità della trasmissione (art. 42a cpv. 6 LFINMA).