È considerato accomandatario un socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita. Ai sensi delle disposizioni della Legge sugli investimenti collettivi (LICol), l’accomandatario di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale deve essere una società anonima con sede in Svizzera.
Conversione di capitale di terzi in capitale proprio o rinuncia ai
crediti a seguito della disposizione di un’autorità competente.
La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, gestisce l’emissione e il riscatto delle quote e il traffico dei pagamenti degli investimenti collettivi di capitale, oltre a verificare se la direzione del fondo o la SICAV operano in modo conforme alle disposizioni di legge e al regolamento del fondo. La banca depositaria deve essere un istituto bancario ai sensi della Legge sulle banche.
Per rafforzare la resistenza del settore bancario, alla fine del
2010 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS)
ha emanato norme generali più rigide in materia di fondi
propri e di liquidità. Le principali novità sono:
– miglioramento della qualità, composizione e trasparenza
della base di fondi propri,
– requisiti in materia di fondi propri più severi per il rischio di
perdita a fronte di operazioni su derivati, operazioni contro
termine e operazioni di prestito titoli,
– nuovo requisito in materia di fondi propri per il rischio di
perdite di valore di mercato di derivati fuori borsa,
– integrazione dei requisiti in materia di fondi propri basati
sul rischio con un indice di leva finanziaria (cfr. «Leverage
ratio»),
– misure di riduzione della prociclicità e di promozione dei
cuscinetti anticiclici,
– misure di lotta ai rischi sistemici, con particolare attenzione
alle banche di rilevanza sistemica,
– introduzione di standard globali in materia di liquidità.
Gestione di garanzie depositate per gli affari a rischio.
È definito combined ratio il «tasso sinistri / costi», ossia la somma degli oneri per sinistri o prestazioni assicurative e costi amministrativi in rapporto alla raccolta premi, espresso in percentuale.
Per common equity s’intendono i fondi propri di base di qualità primaria o i fondi propri di prima qualità capaci di assorbire le perdite. Il CET1 è composto dai fondi propri versati, dalle riserve palesi e dagli utili riportati.
La conclusione di un contratto avviene sulla piattaforma di negoziazione in base alle regole definite preventivamente nell’apposito regolamento. In ragione di tali regole, il gestore della piattaforma di negoziazione non dispone di alcun margine di manovra per influenzare a seconda dei casi e generare, in base a diversi criteri, la conclusione del contratto.
Per cuscinetto anticiclico di capitale s’intendono i requisiti di fondi propri temporaneamente incrementati di una banca. È uno strumento introdotto da Basilea III nell’intento di frenare l’eccessiva concessione di crediti producendo effetti anticiclici, nonché di aumentare la capacità di resistenza delle banche nei confronti di rischi di perdita. Il cuscinetto anticiclico di capitale è pari al massimo al 2,5% delle posizioni ponderate in funzione del rischio di una banca.
Strumenti finanziari derivati che vengono negoziati bilateralmente al di fuori di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato.
Il dispositivo normativo di Basilea è un accordo quadro multilaterale relativo ai requisiti in materia di fondi propri delle banche. Nel 1988, il BCBS ha emanato l’accordo sui fondi propri Basilea I. Nel 2004 è seguito Basilea II con ampie integrazioni. Le novità introdotte nel 2010 sulla scorta delle esperienze maturate con la crisi finanziaria del 2008 sono denominate Basilea III (cfr. «Basilea III»).
Capacità addizionale di assorbire in misura più consistente le perdite (inattese) per mezzo dei fondi propri. Attualmente sono in elaborazione i requisiti di higher loss absorbency per le imprese di assicurazione di rilevanza sistemica globale (G-SII).
Secondo le disposizioni della futura Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInfFin) sussistono infrastrutture dei mercati finanziari a livello di negoziazione (trading), compensazione (clearing), regolamento (settlement) e sistema di notifica. Tra le infrastrutture dei mercati finanziari si annoverano le borse e le istituzioni di negoziazione analoghe alle borse, le controparti centrali (CCP) con il proprio clearing e infine i sistemi di regolamento e di gestione delle operazioni su valori mobiliari. Se le CCP e i sistemi di regolamento e di gestione delle operazioni su valori mobiliari si collocano a valle della negoziazione e partecipano quindi al suo ulteriore sviluppo, si parla di infrastrutture di post-trading. Questo termine comprende ora anche i registri pubblici delle transazioni per la notifica di operazioni su derivati.
Approccio basato su rating bancari interni e stime parametriche di rischio della banca, al fine di determinare i requisiti in materia di fondi propri per i rischi di credito. Questo approccio richiede un’apposita autorizzazione da parte della FINMA.
La crisi finanziaria ha evidenziato che la scarsa trasparenza sui mercati per i derivati negoziati fuori borsa (cosiddetti mercati di derivati OTC) può compromettere la stabilità dell’intero sistema finanziario a seguito della loro forte interconnessione internazionale nonché del grosso volume commerciale e dei rischi di perdita. Da allora sono stati intrapresi sforzi a livello internazionale per migliorare la trasparenza e la stabilità nel mercato di derivati OTC. Alla luce degli sviluppi sui mercati finanziari, la vigente normativa svizzera dell’infrastruttura dei mercati finanziari non è più adeguata. Per salvaguardare la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera e rafforzare la stabilità finanziaria è necessario che la regolamentazione in materia d’infrastruttura dei mercati finanziari sia adeguata agli standard internazionali. Al fine di garantire l’accesso al mercato dell’UE occorre adottare una normativa equivalente a quella europea. Nell’agosto 2012, il Consiglio federale ha quindi incaricato il DFF di predisporre un’apposita procedura di consultazione.
Estratto dai dati forniti dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).
Rapporto tra i fondi propri e il capitale di terzi. Come prescrizione regolamentare si definisce leverage ratio anche il requisito minimo di fondi propri in rapporto all’impegno complessivo. Il leverage ratio non è un indicatore ponderato per il rischio.
Questa quota di liquidità a breve termine è un nuovo parametro quantitativo ai sensi di Basilea III. In uno scenario di stress predefinito, il LCR costituisce il rapporto tra lo stock di attivi altamente liquidi (p. es. titoli di Stato di rating elevato) e il totale dei deflussi di cassa netti. Il requisito prevede che il valore del rapporto non sia inferiore al 100%.
Gli strumenti non-OICVM sono gli investimenti collettivi di capitale non assoggettati alla direttiva europea OICVM. Cfr. anche «OICVM (direttiva)».
È una comunicazione da parte di un’autorità di perseguimento penale in cui si attesta che il destinatario non è oggetto di un’inchiesta penale alla data della comunicazione e in base alle informazioni di cui l’autorità dispone al momento.
Nel quadro del processo di riconoscimento dell’equivalenza, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) verifica se la regolamentazione e la vigilanza di uno Stato terzo è equivalente a quella dell’UE in un determinato ambito. In caso affermativo sono concesse facilitazioni a livello normativo, una più stretta collaborazione in materia di vigilanza o anche l’accesso diretto al mercato nell’UE (anche in combinazione).
Nel quadro del Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III (RCAP), il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) verifica l’attuazione degli standard minimi di Basilea III negli Stati membri. Un’attuazione coerente di Basilea III è la premessa affinché la situazione patrimoniale e di liquidità delle banche possa essere adeguatamente raffrontata con l’ausilio dei relativi dati salienti. Inoltre, rappresenta la base della parità concorrenziale.
Con il termine di recovery s’intendono i provvedimenti adottati da un’impresa ai fini della stabilizzazione senza l’intervento dello Stato.
Il concetto di resolution indica le misure di risanamento o di liquidazione.
Resolvability indica la capacità di un’impresa di essere stabilizzata o liquidata.
Istituto di assicurazione facente parte di un gruppo che riassicura rischi del gruppo mediante imprese di assicurazione diretta. Tale trasferimento alternativo del rischio va a beneficio, in particolare, della gestione del rischio e del capitale a livello di gruppo.
Incontro di rappresentanti di autorità di vigilanza internazionali per la discussione di tematiche di sorveglianza a carico di un istituto attivo a livello multinazionale.