I gestori di valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che finora non erano assoggettati alla LICol a causa del mancato raggiungimento dei valori di soglia prescritti dalla LICol necessitano d'ora in poi di un’autorizzazione della FINMA come gestori patrimoniali o GPI (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. a LIsFi).
Entro la fine del 2020 devono soddisfare i corrispondenti requisiti e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un organismo di autodisciplina secondo l’articolo 24 LRD e che lo stesso vigili sul rispetto, da parte loro, degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.
I gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza abilitati dalla CAV PP necessitano dell’autorizzazione della FINMA quali gestori di patrimoni collettivi se gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che superano complessivamente i 100 milioni di franchi o, nell’ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. b LIsFi).
Se tali gestori gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell’ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. b LIsFi) necessitano, in virtù delle nuove disposizioni di legge, di un’autorizzazione della FINMA come gestori patrimoniali / GPI.
Tutti i gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza devono soddisfare i requisiti sanciti dalla LIsFi entro la fine del 2020 e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un organismo di autodisciplina secondo l’articolo 24 LRD e che lo stesso vigili sul rispetto, da parte loro, degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.
Per gestore patrimoniale s’intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente (art. 17 LIsFi). Il gestore patrimoniale gestisce portafogli individuali.
Sono considerati gestori patrimoniali anche i gestori di patrimoni collettivi che gestiscono valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza che non superano i valori soglia definiti (cfr. art. 24 cpv. 2 LIsFi).
Per trustee s’intende chiunque, in base all’atto che istituisce un trust ai sensi della Convenzione conclusa all’Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone. Il trustee gestisce il patrimonio distinto, provvede a salvaguardarne il valore e lo utilizza conformemente alla sua destinazione.
I gestori patrimoniali e i trustee necessitano di un’autorizzazione della FINMA.
I gestori patrimoniali e i trustee che hanno avviato la loro attività a titolo professionale prima del 1° gennaio 2020 devono richiedere un’autorizzazione della FINMA entro la fine del 2022. Possono esercitare la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un organismo di autodisciplina secondo l’articolo 24 LRD e che lo stesso vigili sul rispetto, da parte loro, degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.
I gestori patrimoniali e i trustee che hanno avviato l’attività nel 2020 devono annunciarsi senza indugio alla FINMA e soddisfare le condizioni per l’autorizzazione, ad eccezione dell’affiliazione a un organismo di vigilanza (OV), sin dall’avvio dell’attività. Al più tardi entro il 6 luglio 2021 essi devono essersi affiliati a un OV e presentare alla FINMA una richiesta di autorizzazione. Possono esercitare la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un organismo di autodisciplina secondo l’articolo 24 LRD e che lo stesso vigili sul rispetto, da parte loro, degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.
No, nel quadro delle deliberazioni in materia il Parlamento ha rigettato la disposizione concernente un eventuale grandfathering, ossia deroghe all’obbligo di autorizzazione per i gestori patrimoniali che esercitano l’attività già da anni.