Attività di intermediario nel Principato del Liechtenstein

Gli intermediari assicurativi svizzeri che ai sensi dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa (RS 0.961.514) intendono svolgere la propria attività di intermediazione assicurativa a livello transfrontaliero devono risultare validamente iscritti nel Registro svizzero degli intermediari assicurativi. L’obbligo di registrazione per le attività transfrontaliere svolte nel Principato del Liechtenstein si applica sia agli intermediari assicurativi non vincolati che a quelli vincolati.

Requisiti preliminari per la registrazione

Per poter operare a livello transfrontaliero nel Principato del Liechtenstein, un intermediario assicurativo è tenuto ad adempiere i seguenti requisiti per la registrazione:

  • disporre di un’adeguata qualifica professionale (art. 184 OS)
  • avere stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale o avere fornito una garanzia finanziaria equivalente (art. 186 OS)
  • adempiere alle premesse personali di cui all’art. 185 OS, ovvero in particolare non avere subito in Svizzera o all’estero condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con l’attività di intermediario assicurativo la cui iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale.

Adempimento permanente dei requisiti per la registrazione

Gli intermediari assicurativi registrati sono tenuti ad adempiere in via permanente i requisiti per la registrazione, notificando alla FINMA entro 14 giorni eventuali modifiche intervenute ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 OS. In particolare, gli intermediari assicurativi registrati sono obbligati a informare la FINMA circa condanne penali passate in giudicato per reati contro il patrimonio di cui agli articoli 137-172ter CP nonché circa la presenza di un attestato di carenza beni (art. 189 cpv. 1 lett. i e k OS).

Assoggettamento alle norme antiriciclaggio nell’ambito dell’accettazione di denaro (in particolare ai fini dell’incasso dei premi)

Laddove gli intermediari assicurativi accettino valori pecuniari di terzi (in particolare ai fini dell’incasso dei premi), in Svizzera essi sono sottoposti alle disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro e devono quindi assoggettarsi alla vigilanza antiriciclaggio tramite l’affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD).

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