Condizioni per l’iscrizione nel registro

Le condizioni per l’iscrizione nel registro degli intermediari sono disciplinati dall’art. 44 LSA.

Nel registro viene iscritto l’intermediario che

  • dispone di una sufficiente qualifica professionale (art. 184 OS)
  • ha concluso un’assicurazione di responsabilità civile professionale oppure ha fornito una garanzia finanziaria equivalente (art. 186 OS)
  • ha adempiuto le premesse personali ai sensi dell’art. 185 OS.


Alla FINMA devono essere inoltrati i seguenti documenti:

a) Persone giuridiche:

  • Richiesta per l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi (documento PDF da stampare e firmare disponibile nella pagina iniziale del modulo di registrazione, dopo aver effettuato l’iscrizione elettronica)
  • Dichiarazione sulla parola (documento PDF da stampare e firmare disponibile nella pagina iniziale del modulo di registrazione, dopo aver effettuato l’iscrizione elettronica)
  • Estratto autenticato del registro di commercio (originale, datato non più di 90 giorni)
  • Attestato dell’assicurazione di responsabilità civile professionale (copia della polizza; requisiti) / garanzia finanziaria equivalente

b) Persone fisiche:

  • Richiesta per l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi (documento PDF da stampare e firmare disponibile nella pagina iniziale del modulo di registrazione, dopo aver effettuato l’iscrizione elettronica)
  • Dichiarazione sulla parola (documento PDF da stampare e firmare disponibile nella pagina iniziale del modulo di registrazione, dopo aver effettuato l’iscrizione elettronica)
  • Passaporto o carta d’identità in corso di validità (copia)
  • Attestato di lavoro del datore di lavoro o attestato dell’assicurazione di responsabilità civile professionale (copia della polizza; requisiti) / garanzia finanziaria equivalente
  • Titoli professionali e diplomi (copia dei titoli professionali riconosciuti dalla FINMA).
  • Estratto del casellario giudiziario (originale, datato non più di 90 giorni)
  • Estratto del registro delle esecuzioni (originale, datato non più di 90 giorni)
  • Solo per i cittadini stranieri: permesso di lavoro (copia)
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