Garanzie finanziarie

Gli intermediari che figurano nel registro devono aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale o aver fornito garanzie finanziarie equivalenti (art. 44 cpv. 1 lett. b LSA).

La somma assicurata per tutti i casi di danno di un anno deve ammontare ad almeno 2 milioni di franchi (art. 186 cpv. 1 OS).

La somma assicurata minima di 2 milioni di franchi svizzeri deve essere garantita per ogni persona fisica assicurata e co-assicurata dalla polizza, che è registrata come persona con attività lucrativa indipendente, e per ogni società (persona giuridica). La responsabilità civile professionale deve essere emessa da un’impresa di assicurazione autorizzata dalla FINMA. La polizza deve sottostare al diritto svizzero nonché avere foro competente e luogo di esecuzione in Svizzera. Un’attestazione del datore di lavoro può adempiere il requisito di comprova di una polizza di responsabilità civile professionale.

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