Vigilanza

In qualità di autorità di vigilanza indipendente, la FINMA si prefigge la protezione dei clienti dei mercati finanziari, in particolare dei creditori, degli investitori e degli assicurati. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la fiducia in una piazza finanziaria svizzera ben funzionante, integra e competitiva.

Con la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), gli intermediari assicurativi delle assicurazioni private rientrano nella vigilanza della Confederazione. L’elemento cardine della regolamentazione è, oltre all’obbligo d’informare nei confronti degli stipulanti ai sensi dell’art. 45 LSA, un registro centrale (art. 42 LSA).


Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti di assicurazione nell’interesse di imprese di assicurazione o di altre persone (art. 40 LSA).


Ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LSA, dal 1° gennaio 2006 gli intermediari assicurativi non vincolati devono registrarsi nel pubblico registro. Gli intermediari vincolati ai sensi dell’art. 43 cpv. 2 LSA hanno il diritto di farsi iscrivere nel registro.


I casi in cui un intermediario assicurativo è considerato vincolato e quindi non ha l’obbligo d’iscrizione sono disciplinati dall’art. 183 dell’Ordinanza sulla sorveglianza [OS]).


Per ottenere la registrazione, gli intermediari assicurativi devono soddisfare requisiti personali e finanziari.


Gli intermediari assicurativi registrati non sottostanno alla sorveglianza corrente, tuttavia la FINMA effettua regolarmente controlli a campione per verificare l’adempimento dei requisiti prudenziali e, qualora sussistano indizi di irregolarità, adotta le necessarie misure prudenziali.

Basi legali

Inoltre gli intermediari assicurativi sono obbligati di consultare sul sito www.finma.ch eventuali importanti comunicazioni FINMA o altre pubblicazioni rilevanti per le assicurazioni.

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