Attività estranee all’assicurazione unicamente in via eccezionale

La FINMA può autorizzare l’esercizio di attività estranee all’assicurazione se queste non pregiudicano gli interessi degli assicurati.
Con il titolo «Scopo dell’impresa», l’art. 11 LSA disciplina quali attività può esercitare un’impresa di assicurazione. Oltre agli affari assicurativi, un’impresa di assicurazione può esercitare soltanto attività che vi sono direttamente connesse. Le imprese di assicurazione possono esercitare attività estranee all’assicurazione esclusivamente in via eccezionale e previa autorizzazione della FINMA.

Delimitazione complessa

Non è semplice delimitare il perimetro dell’attività assicurativa. Quest’ultima comprende indubbiamente le attività indispensabili che esulano dalla funzione fondamentale dell’assicurazione, come la contabilità, l’investimento e la gestione del proprio patrimonio nonché del proprio sistema informatico e di elaborazione dei dati. Le operazioni puramente finanziarie e sul mercato dei capitali che non servono più a garantire e ad adempiere i contratti assicurativi o l’attività operativa tipica del settore rimandano invece, di norma, a un’attività estranea all’assicurazione.

Protezione degli assicurati

Il quadro normativo è finalizzato a evitare che gli interessi degli assicurati siano pregiudicati da rischi indesiderati derivanti da ambiti di attività non assoggettati alla vigilanza. L’approvazione da parte della FINMA presuppone anche una motivazione plausibile dell’impresa di assicurazione che comprende, oltre a considerazioni economico-aziendali, anche una valutazione qualitativa e quantitativa del rischio. Si considerano solo attività che, rispetto al volume degli affari, hanno una rilevanza e una portata inferiori.

Interpretazione restrittiva

La prassi dominante prevede di interpretare in modo restrittivo la deroga contemplata. Una pratica più liberale risulterebbe problematica in considerazione del potenziale di rischio per la restante attività; ciò è stato ampiamente confermato dagli sviluppi sui mercati finanziari internazionali. La prassi di autorizzazione della FINMA è pertanto caratterizzata da notevole prudenza.
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