Se la FINMA ritira un’autorizzazione, non è più possibile esercitare l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione. Un tale provvedimento non deve per forza essere preventivamente comminato in via formale. In ogni caso, la FINMA è vincolata al principio di proporzionalità.
Se la FINMA ritira l’autorizzazione ai sensi dell’art. 33 segg. LBCR a causa di un’insolvenza oppure se nel quadro di una liquidazione ordinaria constata un sovraindebitamento, avvia una procedura di fallimento nei confronti dell’istituto e nomina un liquidatore.
In genere la FINMA applica le prescrizioni legali concernenti il ritiro dell’autorizzazione (per analogia) agli operatori attivi in maniera illecita. Se anche a posteriori l’impresa in questione non adempie le condizioni di autorizzazione, ciò comporta la liquidazione della società. A seconda della situazione finanziaria dell’impresa in questione, la liquidazione avviene in conformità alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni o mediante la liquidazione in via di fallimento.
Se più società hanno a che fare con un’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione, dal punto di vista del diritto prudenziale possono, a seconda delle interdipendenze a livello di personale, economiche o organizzative, essere considerate come un gruppo e valutate in maniera unitaria. In questo caso, a tutte le società si applicano le prescrizioni sul ritiro dell’autorizzazione.
A titolo informativo per i creditori, la FINMA pubblica regolarmente delle comunicazioni concernenti le liquidazioni ordinarie che sono state avviate e sottoposte alla sua vigilanza come pure le procedure di risanamento e fallimento.