Protezione degli investitori in obbligazioni fondiarie svizzere

Gli investitori in obbligazioni fondiarie svizzere godono di particolare protezione in virtù della garanzia del pegno disciplinata da leggi speciali (c.d. «catena di sicurezza») e di ulteriori disposizioni di legge. Nel sistema svizzero delle obbligazioni fondiarie, strutturato su due livelli, i meccanismi di protezione agiscono, da un lato, in modo diretto a livello degli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie e, dall’altro, in modo indiretto nel caso in cui sussista il pericolo di insolvenza di una banca membro.

Le obbligazioni fondiarie svizzere sono obbligazioni emesse secondo la Legge sulle obbligazioni fondiarie e coperte con ulteriori garanzie. Il diritto di emettere obbligazioni fondiarie svizzere compete unicamente a due centrali: la Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie SA e la Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri SA.

Garanzia sotto forma di ipoteche

Accordando ai crediti ipotecari di primo rango il diritto di pegno registrale, agli istituti membri vengono concessi, in serie, mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie della medesima entità e con la stessa scadenza. I prestiti concessi dagli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie alle banche aderenti, inclusi i corrispondenti interessi maturati (non ancora versati), sono garantiti da un diritto di pegno legale su tutti i crediti iscritti a registro che la banca membro ha nei confronti dei suoi debitori ipotecari. I mutui concessi dagli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie sono a loro volta gravati da un diritto di pegno registrale a favore degli investitori in obbligazioni fondiarie.

La FINMA esercita la sorveglianza in materia di obbligazioni fondiarie e conseguentemente vigila sugli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie. Per quanto concerne le banche aderenti, ossia tutti gli istituti in possesso di una licenza bancaria svizzera, è compito della FINMA vigilare sulle disposizioni sancite dal diritto in materia di obbligazioni fondiarie nonché da quello bancario. La FINMA ha altresì la competenza di svolgere procedure di recovery e di resolution, in virtù della quale può ordinare misure di protezione a banche e/o centrali di emissione di obbligazioni fondiarie. Inoltre, è competente per l’apertura e l’esecuzione delle corrispondenti procedure di risanamento e di fallimento.

«Catena di sicurezza» delle obbligazioni fondiarie svizzere

Nel caso in cui venga dichiarato il fallimento nei confronti di una banca membro, lo stock di copertura serve a proteggere gli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie e pertanto, indirettamente, gli investitori in obbligazioni fondiarie da eventuali inadempienze. Di conseguenza, nella Legge sulle obbligazioni fondiarie e nel regolamento di stima degli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie, soggetto all’approvazione del Consiglio federale, sono fissati requisiti stringenti concernenti l’ammissibilità, la valutazione e la conservazione della copertura nonché la tenuta del registro dei pegni. Rispetto ai crediti non garantiti da pegno, la garanzia comporta dei vantaggi per gli aventi diritto.

Regolamentazioni speciali in materia di recovery e resolution

Il legislatore svizzero tutela il principio dell’equilibrio e della copertura per il sistema delle obbligazioni fondiarie presso le banche aderenti che attraversano una fase di difficoltà. Mentre nel quadro delle misure di protezione la FINMA può concedere una moratoria e una proroga delle scadenze per quanto concerne i crediti tradizionali, i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie ne sono esplicitamente esclusi. Per analogia, i mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie, quali crediti coperti da pegno, sono tutelati anche da misure patrimoniali (bail-in) nel quadro di procedure di risanamento.

Backgroundimage