Risanamento e fallimento di asset manager e gestori patrimoniali

In uno scenario di destabilizzazione di asset manager e gestori patrimoniali, la FINMA ha la competenza di disporre un’eventuale liquidazione, nella misura in cui i precedenti sforzi di recovery siano rimasti privi di effetti. Nel caso degli asset manager, l’Autorità di vigilanza può inoltre ordinare una liquidazione in via fallimentare, sebbene in primo luogo debba essere esaminata la possibilità di un risanamento.

Come per gli altri istituti da essa autorizzati, anche per i gestori patrimoniali e gli asset manager la FINMA adotta misure in caso di destabilizzazione e, in particolare, qualora sussista un pericolo d'insolvenza. In caso di necessità, essa revoca l’autorizzazione, ne dispone la liquidazione o, laddove le misure di risanamento siano prive di prospettive di successo, ne ordina il fallimento. Se presso i gestori patrimoniali sussistono i presupposti per il fallimento, ai fini dell’apertura della procedura di fallimento ai sensi del diritto vigente la competenza è in capo non alla FINMA, bensì al tribunale fallimentare.

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