Le leggi sui mercati finanziari sanciscono che gli organi superiori di un istituto sottoposto a vigilanza devono fornire la garanzia di un’attività irreprensibile. In questo modo si punta soprattutto a preservare la fiducia del pubblico negli istituti assoggettati e a salvaguardare la reputazione della piazza finanziaria. In tale garanzia rientrano tutti i aspetti caratteriali e professionali che consentono a una persona di gestire correttamente un’impresa sottoposta a vigilanza.
Nel quadro della sua attività di vigilanza, la FINMA riceve i dati relativi alle persone per le quali la garanzia di un’attività irreprensibile ai sensi delle leggi sui mercati finanziari non è data o per le quali la verifica dell’irreprensibilità deve essere assicurata nel caso in cui, in futuro, venga assunta la posizione di garante dell’irreprensibilità.
La FINMA può raccogliere i dati necessari per la verifica della garanzia di un'attività irreprensibile in una collezione di dati, altresì denominata watch list, il cui scopo è assicurare che soltanto le persone in grado di fornire la garanzia di irreprensibilità necessaria ai sensi delle leggi sui mercati finanziari siano incaricate dell’amministrazione o della direzione degli assoggettati o detengano partecipazioni determinanti presso di essi.
Nella collezione di dati concernenti la garanzia di irreprensibilità vengono inseriti solo i dati necessari ai fini della verifica della garanzia di un’attività irreprensibile. Essa contiene:
La base giuridica della collezione di dati è costituita dall’art. 23 cpv. 1 LFINMA e dall’Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari relativa al trattamento dei dati (Ordinanza FINMA sui dati).
Nel momento in cui viene effettuata un’iscrizione nella collezione di dati concernenti la garanzia di irreprensibilità, la FINMA informa la persona interessata per iscritto. La FINMA può differire l'informazione, nella misura in cui lo esigano interessi preponderanti.
La FINMA verifica la garanzia dell’irreprensibilità di una persona nel momento in cui quest’ultima intende concretamente assumere la funzione di garante dell’irreprensibilità. A una persona che è stata informata dell’iscrizione nella collezione di dati si consiglia pertanto di contattare preventivamente la FINMA nel caso in cui intenda assumere in futuro una posizione concreta di garante dell’irreprensibilità o presentare una candidatura e non abbia la certezza che si tratti di una posizione di garante dell’irreprensibilità.
L’irreprensibilità di una persona non può essere valutata in maniera generale, senza tenere conto della funzione concreta presso una determinata impresa. Nella verifica dell’irreprensibilità occorre considerare la funzione specifica che un garante dell’irreprensibilità dovrebbe assumere all’interno di un’impresa, in quanto è possibile che una persona sia in grado di fornire la garanzia dell’irreprensibilità in una determinata funzione, ma non in altre. Fa una differenza, ad esempio, se un individuo è membro, presidente, oppure unico membro della direzione, membro del consiglio di amministrazione o presidente del consiglio di amministrazione. Sono inoltre rilevanti la portata e il genere della futura attività nonché le dimensioni e la complessità dell’impresa.
Qualora si renda opportuna una verifica della garanzia dell'irreprensibilità, quest’ultima può essere effettuata nell’ambito di un procedimento di enforcement. Inoltre, la FINMA può ordinare all’impresa sottoposta a vigilanza di destituire la persona interessata dalla funzione di garante dell’irreprensibilità.