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Dipartimento federale delle finanze DFF
Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
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Basi legali

Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Sezione 3: Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Art. 17 Attribuzione

L’autorità di controllo è aggregata all’Amministrazione federale delle finanze.


Art. 18 Compiti

1 L’autorità di controllo ha i seguenti compiti:
a.   riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento;
b.   vigila sugli organismi di autodisciplina e sugli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti;
c.   approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l’articolo 25, come pure le relative modifiche;
d.   provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti;
e.   concretizza, per gli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti;
f.    tiene un registro degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti come pure delle persone cui ha rifiutato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediario finanziario.

2 Può effettuare controlli sul posto. Può delegare i controlli a un organo di revisione da essa designato.

3 Deve delegare i controlli sugli organismi di autodisciplina di avvocati e notai a un organo di revisione. Quest’ultimo sottostà al segreto professionale come gli avvocati e i notai.

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Art. 19 Diritto di informazione

L’autorità di controllo richiede agli organismi di autodisciplina, come pure agli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti e ai rispettivi organi di revisione, tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del proprio compito.


Art. 20 Provvedimenti

1 Se viene a conoscenza di violazioni della presente legge da parte di intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, l’autorità di controllo prende i provvedimenti necessari al ripristino della legalità. In particolare può:

a.   in caso di disobbedienza ad una decisione esecutoria, pubblicare quest’ultima sul Foglio ufficiale svizzero di commercio o renderla nota in altra forma, purché il provvedimento sia stato preliminarmente comminato;
b.   revocare l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di intermediario finanziario secondo l’articolo 14, se l’intermediario finanziario o le persone incaricate della sua amministrazione o gestione non adempiono più le condizioni richieste o violano ripetutamente o gravemente i loro obblighi legali.

2Se l’autorizzazione è revocata a una persona giuridica, a una società in nome collettivo o in accomandita o a una ditta individuale che opera prevalentemente quale intermediario finanziario, l’autorità di controllo ordina lo scioglimento o, in caso di ditte individuali, la radiazione dal registro di commercio.


Art. 21 Obbligo di denuncia

Se ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter CP16 oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, l’autorità di controllo sporge denuncia all’Ufficio di comunicazione, sempreché l’intermediario finanziario ad essa direttamente sottoposto o l’organismo di autodisciplina non l’abbiano già informato.


Art. 22 Emolumenti e tassa di sorveglianza

1L’autorità di controllo riscuote emolumenti per le sue decisioni e i servizi che fornisce. Riscuote inoltre ogni anno una tassa di sorveglianza dagli organismi di autodisciplina e dagli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti.

2La tassa di sorveglianza copre i costi della sorveglianza non coperti dal ricavo degli emolumenti. Essa viene stabilita sulla base dei costi insorti l’anno precedente per l’autorità di controllo.

3Per gli organismi di autodisciplina, la tassa di sorveglianza è determinata in funzione del ricavo lordo e del numero di affiliati; per gli intermediari direttamente sottoposti all’autorità di controllo, in funzione del ricavo lordo e della grandezza dell’impresa.

4Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la tariffa degli emolumenti, i costi di sorveglianza computabili e la ripartizione della tassa di sorveglianza tra gli organismi di autodisciplina e gli intermediari finanziari direttamente sottoposti all’autorità di controllo.

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Contatto: info@gwg.admin.ch

 

Ultimo aggiornamento il: 10.05.2007

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