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Liste dei sospetti di terrorismo

Nel quadro della gestione delle liste su persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni che appoggiano il terrorismo esistono tre tipi di liste che si differenziano nelle rispettive conseguenze.

Liste ONU
L'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al Qaïda" o ai Taliban, anch'essa fondata sulla Legge sugli embarghi, mette in atto le misure varate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU dal 1999 nell'ambito di varie risoluzioni. Le persone e i gruppi interessati dai provvedimenti sono riportati nell'allegato 2 all'ordinanza il quale poggia sulle delibere del Comitato sanzioni dell'ONU competente per Al-Qaïda e i Taliban ai sensi della risoluzione ONU 1267. Tale ordinanza, oltre ad altre sanzioni, prevede anche una notifica obbligatoria alla Segreteria di Stato dell'economia, SECO, e un congelamento dei valori patrimoniali finanziari trasferiti o depositati in Svizzera delle persone, delle organizzazioni o dei gruppi in questione. La notifica alla SECO non esime tuttavia gli intermediari finanziari dall'obbligo di informare l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, conformemente all'art. 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.

Le ordinanze relative alle sanzioni o alle liste ONU sono emanate dal Consiglio federale e attuate dalla Segreteria di Stato SECO. Le nuove informazioni e i cambiamenti relativi alle sanzioni finanziarie sono comunicati dalla FINMA agli intermediari finanziari interessati tramite il News Service (abbonamento alle sanzioni internazionali). Per abbonarsi al servizio, basta cliccare qui.

Sanzioni della SECO nei confronti di Al-Qaïda
News della FINMA relative a sanzioni (Al-Qaïda/Taliban)

Liste non-ONU
Determinati Stati e organizzazioni allestiscono anche liste proprie di persone e gruppi che presentano un legame con attività terroristiche. Tali Stati e organizzazioni adottano autonomamente dei provvedimenti analogamente a quelli emanati dall'ONU. Alcuni di questi Stati, prevalentemente gli USA, trasmettono le loro liste autonome a Stati terzi richiedendo loro di adottare le misure conformemente alla risoluzione ONU 1373.

In Svizzera esistono due applicazioni diverse di tali liste di Stati e organizzazioni non-ONU, che si distinguono pertanto in due tipi.

Liste di tipo 1:
In queste liste figurano i nomi di persone fisiche e giuridiche nonché gruppi legati a Osama bin Laden, ad Al-Qaïda o ai Taliban. Spesso questi nominativi vengono parallelamente inoltrati al Comitato sanzioni dell'ONU competente per Al-Qaïda e i Taliban. Ne risulta un sospetto fondato conformemente all'art. 9 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, LRD, che i nominativi ivi menzionati nonché i rispettivi valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale. Per i valori patrimoniali delle persone o dei gruppi menzionati sulle liste di tipo 1 si deve pertanto procedere immediatamente all'accertamento del retroscena economico e, nel contempo, farne obbligatoriamente relativa notifica all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, MROS. Occorre inoltre bloccare detti valori patrimoniali ai sensi dell'art. 10 LRD.

Liste di tipo 1 fino al 31 dicembre 2008

Liste di tipo 2:
Queste liste contengono i nominativi di persone fisiche e giuridiche nonché gruppi che potrebbero essere legati a cerchie terroristiche al di fuori della rete di Al-Qaïda e dei Taliban. Nel caso in cui l'intermediario finanziario intrattenga relazioni clienti con persone o gruppi riportati su tali liste o con aventi diritto economico ai patrimoni di persone o gruppi che figurano sulle medesime, in fase di chiarimento delle circostanze economiche e dello scopo della relazione d'affari deve operare con la massima attenzione conformemente all'art. 6 cpv. 2 LRD ed eventualmente, in presenza di un sospetto fondato, fare una comunicazione all'MROS ai sensi dell'art. 9 LRD con conseguente congelamento dei valori patrimoniali come previsto dall'art. 10 LRD.

Liste di tipo 2 fino al 31 dicembre 2008