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Protezione dei depositanti
In caso di fallimento di una banca o di un commerciante di valori mobiliari i depositi dei clienti godono di un privilegio fino a un massimo di CHF 100’000 per cliente. Questo privilegio vale per tutti i depositi, compresi quelli effettuati dai clienti presso le succursali estere della banca o del commerciante di valori mobiliari.
Se la banca o il commerciante di valori mobiliari dispongono di liquidità sufficienti, i depositi privilegiati presso le succursali nazionali ed estere vengono rimborsati immediatamente fino a un massimo di CHF 100’000, al di fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione.
Se invece i depositi privilegiati non possono essere rimborsati immediatamente, per quelli presso le succursali svizzere subentra, in modo integrativo, la garanzia dei depositi, la quale provvede a titolo di anticipazione al rimborso dei depositi assicurati entro un periodo di tre mesi. Se i pagamenti vengono effettuati dalla garanzia dei depositi, i crediti privilegiati dei depositanti le vengono trasferiti.
Un caso particolare è rappresentato dai depositi presso le fondazioni bancarie e di libero passaggio, che sono privilegiati fino a un massimo di CHF 100’000 in aggiunta agli altri depositi bancari dell'intestatario. Per contro gli stessi non sono coperti dalla garanzia dei depositi e non danno luogo ad alcun pagamento immediato al di fuori dalla graduatoria.
Se i depositi privilegiati non possono essere rimborsati integralmente nemmeno attraverso la garanzia dei depositi, vengono soddisfatti tramite il pagamento dei dividendi nell’ambito della procedura fallimentare. Il rimborso totale dei depositi privilegiati, effettuato al più tardi nell’ambito della procedura fallimentare, viene assicurato dalla copertura dei depositi privilegiati per mezzo degli attivi disponibili in Svizzera.
A differenza dei depositi, in caso di fallimento di una banca o di un commerciante di valori mobiliari i valori in deposito (azioni, quote di investimenti collettivi di capitale e altri titoli) sono considerati di proprietà del cliente; come tali, vengono immediatamente esclusi nella loro totalità dalla procedura fallimentare e consegnati al cliente, quindi non entrano a fare parte della massa fallimentare. Questa norma riguarda tutti i valori in deposito, anche i metalli preziosi di proprietà del cliente detenuti fisicamente presso la banca.