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Procedura di insolvenza

La FINMA è competente sia dell’avvio sia dello svolgimento di procedure di risanamento e di fallimento concernenti persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività bancaria sottoposta ad autorizzazione o che operano in qualità di commercianti di valori mobiliari. Nel caso di procedure di insolvenza di assicurazioni la FINMA gode inoltre di un diritto di partecipazione di cui il giudice ordinario del fallimento deve tenere obbligatoriamente conto. Se la FINMA è competente per l’avvio di una procedura di fallimento o di risanamento, non funge soltanto da giudice fallimentare e autorità di vigilanza dei liquidatori fallimentari, dei comitati dei creditori e degli incaricati del risanamento che ha nominato, ma assume in diversi ambiti anche i compiti di un amministratore del fallimento o del risanamento. In queste procedure i titolari di depositi presso banche e commercianti di valori mobiliari nonché gli assicurati in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione beneficiano di particolari misure di protezione (vedi anche protezione dei depositanti e patrimonio vincolato).

Come nel caso delle procedure fallimentari che ricadono nella sfera di competenza della FINMA, anche per le procedure di risanamento di banche e commercianti di valori mobiliari si tratta di un iter indipendente, basato sulle esigenze specifiche del settore finanziario. L’obiettivo di un risanamento è far sì che un istituto finanziario in difficoltà sia in grado di continuare la sua attività sottoposta ad autorizzazione o di garantire la prosecuzione di alcuni servizi. Una procedura di risanamento è invece esclusa quando un’autorizzazione è già stata revocata oppure quando, in presenza di un’attività non autorizzata, non è possibile concedere l’autorizzazione nemmeno a posteriori.