La FINMA distingue tra vari tipi di procedimenti amministrativi vincolanti nel campo dell'enforcement dei mercati finanziari.
- Vigilanza degli istituti: procedimenti amministrativi nei confronti di istituti o imprese autorizzati (ad es. banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, distributori, imprese di assicurazione e organismi di autodisciplina ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro e società di audit abilitate).
- Assoggettamenti: procedimenti nei confronti di imprese e persone che svolgono un’attività professionale per la quale necessitano di un'autorizzazione, un'approvazione, una registrazione o un'abilitazione da parte della FINMA.
- Insolvenze: procedimenti fallimentari, comprese procedure di risanamento di istituti colpiti, in applicazione della legge sulle banche e della legge sulle borse.
- Vigilanza dei mercati: procedimenti volti ad accertare se gli operatori di mercato hanno violato le regole di condotta sul mercato della FINMA.
- Questioni in materia di pubblicità: procedimenti volti ad accertare se gli investitori hanno violato le prescrizioni in materia di pubblicità e gli obblighi di notifica ai sensi della legge sulle borse.
- Vigilanza dei prodotti: procedimenti contro prodotti autorizzati di fondi.
- Watch list e lettera concernente la garanzia dell'esercizio di un'attività irreprensibile: procedure condotte dalla FINMA in caso di contestazioni relative a una registrazione nella watch list o a una lettera concernente la garanzia dell'esercizio di un'attività irreprensibile.
L'attività di enforcement della FINMA è rivolta in primo luogo alle imprese sottoposte a vigilanza e a quelle che, senza disporre dell'autorizzazione o dell'approvazione necessaria, svolgono un'attività riservata a chi è in possesso dell'autorizzazione. Tuttavia, in caso di sospetto di violazioni gravi delle disposizioni di legge in materia di vigilanza, la FINMA può avviare un procedimento amministrativo vincolante anche, o esclusivamente, nei confronti di persone fisiche, ad esempio dei membri degli organi di imprese sottoposte a vigilanza, dei titolari e persino dei dipendenti. La FINMA ha inoltre la facoltà di avviare un procedimento amministrativo vincolante nei confronti di persone non assoggettate alla vigilanza della FINMA qualora sospetti che, in quanto azionisti di una società quotata in borsa, esse non abbiano ottemperato all’obbligo di notifica ai sensi della legge sulle borse.